Sentenza del 13/10/2021 n. 4541 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Adesione alla definizione agevolata delle pendenze tributarie - Conseguenze - Estinzione del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato il processo estinto per cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente documentato l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti. La pronuncia si fonda sulla previsione normativa che rende incompatibile la prosecuzione del giudizio una volta intervenuta la definizione agevolata efficace.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 (convertito dalla l. n. 136/2018) e ha fornito prova dell'effettuato pagamento della prima rata prevista dal piano di definizione; la questione riguarda se, in presenza di tale istanza e del pagamento iniziale, il processo tributario debba proseguire o debba essere dichiarato estinto.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018
Stabilisce la possibilità di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti; una volta avviata e con l'effettuazione del pagamento iniziale, produce effetti tali da rendere inutile la prosecuzione del giudizio, comportandone l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
legge n. 136/2018
conversione del d.l. 119/2018
Conferma e rende definitivo quanto previsto dal d.l. 119/2018 in materia di definizione agevolata, integrando la normativa primaria che regola gli effetti della domanda di definizione sulle controversie pendenti.
d.lgs. n. 546/1992
Consente al giudice tributario di dichiarare estinto il processo quando viene meno la materia del contendere per cause sopravvenute; applicato alla fattispecie, legittima la declaratoria di estinzione quando la definizione agevolata ha reso ininfluenti le questioni dedotte in giudizio.
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento della prima rata, impedisce la prosecuzione del giudizio e giustifica la sua estinzione per cessazione della materia del contendere.
- È fondamentale produrre al giudice prova documentale del pagamento della prima rata; senza tale prova il processo non potrà essere estinto sulla base della definizione agevolata.
- La estinzione del processo per definizione agevolata non costituisce una pronuncia di merito sulla pretesa tributaria, ma un effetto estintivo derivante dall'accordo/istituto di definizione previsto dalla norma.
- In genere, il giudice dispone la compensazione delle spese quando il processo si estingue per adesione alla definizione, salvo specifiche ragioni di equity o di comportamento processuale delle parti che giustifichino diversamente.
- La definizione agevolata e l'estinzione del giudizio hanno effetto solo rispetto alle pretese oggetto della definizione; eventuali profili non compresi nell'istanza possono restare soggetti a giudizio.
- La tempestività della produzione della prova di pagamento al giudice è rilevante: se la prova viene fornita prima della decisione di merito, il giudice deve valutare l'estinzione; se prodotta tardivamente, può non essere efficace a impedire una pronuncia già adottata.
- In casi simili è opportuno verificare sempre il contenuto formale dell'istanza di definizione e il piano di pagamento previsto dalla normativa applicabile, per assicurare il rispetto delle condizioni che determinano l'effetto estintivo.
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