Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un atto di contestazione di sanzioni per violazioni IVA relative all'anno 2007. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere definito la controversia tramite adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, richiamando la formazione di cartelle di pagamento sul medesimo debito, la comunicazione dell'Ufficio delle somme ancora dovute per la definizione e l'avvenuto integrale versamento di tali somme. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata dei carichi pendenti e della produzione della documentazione attestante l'integrale pagamento delle somme richieste, ritenendo sussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge richiamata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, osservando che una condanna alle spese sarebbe incompatibile con la ratio della definizione agevolata. Ha escluso, infine, l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la declaratoria di estinzione del giudizio lo impedisce.
Norme richiamate
art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022
definizione agevolata dei carichi pendenti
La Corte richiama la disciplina della definizione agevolata come base della chiusura della pendenza mediante adesione e pagamento delle somme dovute.
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
estinzione del giudizio subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati
La Corte afferma che l'estinzione del giudizio consegue al perfezionamento effettivo della definizione agevolata e al deposito della documentazione dei pagamenti nel processo in corso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato
La Corte esclude l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato quando il giudizio sia estinto per intervenuta definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, la parte dimostri l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria mediante integrale pagamento delle somme dovute e produzione della relativa documentazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La compensazione integrale delle spese è coerente con la ratio della definizione agevolata, poiché una condanna alle spese graverebbe sul contribuente oltre gli oneri previsti dalla legge speciale.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
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