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Ordinanza

Ordinanza n. 519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18054/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio lamentato fosse esclusivamente patrimoniale e che non fossero stati allegati elementi comprovanti l’irreparabilità del danno. È stata disposta la compensazione integrale delle spese della fase cautelare, in considerazione della complessità delle questioni implicate. La decisione riguarda esclusivamente la domanda cautelare e non definisce l’appello nel merito.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 18054/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha proposto domanda cautelare incidentale nel giudizio di appello, chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado. Dal testo non emergono i motivi di merito dell’appello né l’atto amministrativo originariamente impugnato. È invece indicato che l’appellante ha dedotto un pregiudizio di natura patrimoniale derivante dall’esecuzione della sentenza, senza allegare elementi idonei a dimostrarne l’irreparabilità.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel giudizio di secondo grado; l’istanza è stata respinta per l’assenza di prova dell’irreparabilità del pregiudizio patrimoniale.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la deduzione di un pregiudizio meramente patrimoniale non è sufficiente per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata se la parte non allega e dimostra elementi concreti circa l’irreparabilità del danno.
  • La complessità delle questioni implicate può giustificare la compensazione integrale delle spese della fase cautelare, anche quando l’istanza cautelare venga rigettata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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