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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della nota prot. n. 5950 del 2 marzo 2017, comunicata in data sconosciuta, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29507, fasc. n. 476, del 10 dicembre 2004, relativa all’avvenuta esecuzione di opere edilizie per il frazionamento ed il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da commerciale a residenziale.

Giustizia amministrativa201700410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a opere di frazionamento e mutamento di destinazione d’uso da commerciale a residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono edilizio, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale Lazio n. 12/2004 e l’eccesso di potere, sostenendo che la collocazione dell’intervento all’interno del perimetro di un piano urbanistico attuativo avrebbe consentito la sanatoria. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 12/2004 e degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, prospettando una questione di legittimità costituzionale qualora tali disposizioni fossero interpretate nel senso di escludere il condono per tutti gli interventi realizzati in zona vincolata, indipendentemente dall’incidenza concreta dell’abuso sul vincolo e dalla tipologia dell’intervento. L’abuso, qualificato come tipologia 3, riguardava opere di ristrutturazione edilizia eseguite senza titolo, consistenti nel frazionamento e nel mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato da commerciale a residenziale, in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, idrogeologico e ricompresa in una zona di protezione speciale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, e dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale Lazio n. 12/2004, gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 non siano condonabili se realizzati su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o relativi ad aree protette. Per gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6, invece, la sanatoria può essere ammessa solo in presenza concorrente della realizzazione anteriore al vincolo, della conformità urbanistica, dell’assenza di aumento di superficie e del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Nel caso concreto, la qualificazione dell’intervento come abuso di tipologia 3 rendeva il vincolo circostanza ostativa autonoma e sufficiente, anche in presenza di un vincolo di inedificabilità soltanto relativa e anche se l’area fosse inclusa in un piano urbanistico attuativo. Il primo motivo è stato quindi ritenuto infondato, poiché la previsione di un piano attuativo non può superare il divieto preliminare derivante dalla tipologia dell’abuso e dalla presenza del vincolo. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata: la legge regionale può rendere più restrittiva la disciplina statale del condono, ma non ampliarne l’ambito; la preclusione degli abusi maggiori in aree vincolate è stata ritenuta ragionevole e proporzionata alla tutela dei valori paesaggistico-ambientali, anche alla luce dell’art. 9 Cost. Il ricorso è stato definitivamente respinto. Nulla sulle spese, poiché il Comune, pur vittorioso, non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326

    «non sono comunque suscettibili di sanatoria» le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    La disposizione esclude dal condono, tra l’altro, gli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati, anche quando il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio 8 novembre 2004 n. 12

    «non sono comunque suscettibili di sanatoria» le opere [...] realizzate, anche prima della apposizione del vincolo [...] su immobili soggetti a vincoli [...] non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti

    La disciplina regionale mantiene ferme le preclusioni statali e introduce una regolamentazione più restrittiva, estendendo l’ostatività anche ai vincoli apposti dopo la realizzazione dell’opera e tutelando specifici valori paesaggistici e ambientali.

  • art. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47

    Richiamato quale disciplina statale generale del condono edilizio e dei limiti alla sanatoria in presenza di vincoli.

  • art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47

    Richiamato tra le disposizioni che delimitano l’ammissibilità del condono per opere soggette a vincoli.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241

    Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del diniego definitivo.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

    Utilizzato per qualificare l’intervento abusivo come ristrutturazione edilizia, ricondotta alla tipologia 3 del condono.

  • art. 3 Cost.

    Parametro invocato dalla ricorrente per censurare la ragionevolezza della preclusione legislativa; la questione è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 9 Cost.

    Rilevante quale fondamento costituzionale della tutela paesaggistica e ambientale che giustifica la rigorosa limitazione del condono.

Massime di principio

  • Gli abusi edilizi di tipologia 1, 2 e 3, qualificabili come abusi maggiori, non sono condonabili quando realizzati su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o relativi a parchi e aree protette, anche se il vincolo comporta un’inedificabilità soltanto relativa e anche se l’intervento fosse conforme agli strumenti urbanistici.
  • Per gli abusi minori di tipologia 4, 5 e 6 realizzati in area vincolata, la sanatoria è subordinata alla concorrente anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, alla conformità urbanistica, all’assenza di aumento di superficie e al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; il mancato ricorrere anche di una sola condizione impedisce il condono.
  • L’inclusione dell’area abusiva nel perimetro di un piano urbanistico attuativo non supera la preclusione derivante dalla presenza di un vincolo quando l’intervento appartiene alle tipologie di abuso maggiore non condonabili.
  • La disciplina regionale del condono edilizio può restringere ulteriormente l’ambito della sanatoria stabilito dalla legge statale, ma non può ampliarlo; la scelta di escludere gli abusi maggiori in aree vincolate è compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità in ragione della tutela dei valori paesaggistici e ambientali.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionale

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