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Sentenza

Sentenza n. 6076/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Tarquinia con registro generale n. 13 dell’8 febbraio 2024, rif. fasc. 13/2023, prot. C-D024-ACC9864-1-2024-02-08-0005696, in pari data trasmessa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rosella Di Pietro il 18 dicembre 2024: del provvedimento emesso dal Comune di Tarquinia del 21 novembre 2024, prot. C_D024-ACC9864-1-2024-12-04-0049765, comunicato a mezzo PEC del 4 dicembre 2024, con il quale si è comunicata la improcedibilità e conseguenziale archiviazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4 del d.lgs. 42/2024.

Giustizia amministrativa202404779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie e paesaggistiche abusive e, con motivi aggiunti, provvedimento di improcedibilità e archiviazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa a numerose opere realizzate su un immobile situato in area paesaggisticamente vincolata, tra cui strada e accessi, modifiche e nuovi muri di cinta, pavimentazioni esterne, impianti fotovoltaici, modifiche prospettiche, tettoia, vani tecnici, ricoveri per attrezzi, manufatti in muratura, pergolati e opere di terrazzamento. Ha dedotto, con il primo motivo, l’erronea e contraddittoria motivazione e l’omessa considerazione del fatto che alcune opere sarebbero rientrate nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017. Con il secondo motivo ha sostenuto che le restanti opere fossero sanabili mediante SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, anche in relazione agli interventi ricompresi nell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017. Nel corso del giudizio il Comune ha rigettato la SCIA in sanatoria, senza che tale diniego fosse impugnato. La ricorrente ha inoltre impugnato con motivi aggiunti il provvedimento comunale che aveva dichiarato improcedibile e archiviato la prima istanza di compatibilità paesaggistica, deducendo che il parere archeologico dovesse essere acquisito dal Comune e contestando, per le singole opere, la necessità del parere e la non sanabilità paesaggistica. Ha infine rappresentato la demolizione spontanea di tre manufatti e l’avvio di un nuovo procedimento di compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Quanto all’ordinanza di demolizione, il Collegio ha rilevato che la ricorrente, dopo aver presentato la SCIA in sanatoria, non aveva impugnato il successivo diniego comunale del 19 giugno 2024, divenuto quindi inoppugnabile. Tale omissione ha cristallizzato l’accertamento dell’abusività delle opere e ha fatto venir meno l’interesse a contestare l’ordinanza demolitoria mediante censure dirette a dimostrare la legittimità o sanabilità degli interventi. L’improcedibilità riguarda l’ordine di demolizione nella sua interezza, poiché la domanda di SCIA in sanatoria era stata presentata per tutte le opere e il Comune le aveva unitariamente qualificate come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001. Per le opere n. 7, 8 e 9, l’interesse era comunque venuto meno anche perché erano state spontaneamente demolite. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili perché rivolti contro il provvedimento di archiviazione della prima istanza di compatibilità paesaggistica, interamente superato dall’avvio di un nuovo procedimento ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, nel quale era intervenuto il parere della Soprintendenza. Il TAR non ha disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001

    Il Comune aveva qualificato unitariamente l’insieme delle opere come intervento di ristrutturazione edilizia; tale qualificazione è stata considerata rilevante per collegare tutte le opere alla SCIA in sanatoria non impugnata.

  • art. 6 d.P.R. n. 380/2001

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che alcune opere rientrassero nell’attività edilizia libera; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001

    Indicato dalla ricorrente quale base della SCIA in sanatoria; il diniego della SCIA, non impugnato, è divenuto inoppugnabile.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004

    Disciplina l’accertamento di compatibilità paesaggistica; il nuovo procedimento avviato dalla ricorrente ha superato il precedente provvedimento di archiviazione impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato per escludere il rinvio ulteriore della trattazione, ritenuto non giustificato dopo i precedenti rinvii e in assenza di una delle ipotesi eccezionali previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il destinatario di un’ordinanza di demolizione che presenti successivamente un’istanza di sanatoria ha l’onere di impugnare il diniego sopravvenuto; in mancanza, il diniego diviene inoppugnabile, si consolida l’accertamento dell’abusività delle opere e viene meno l’interesse a coltivare l’impugnazione dell’ordine di demolizione con censure dirette a dimostrare la legittimità o la sanabilità degli interventi.
  • Quando l’amministrazione abbia unitariamente qualificato una pluralità di opere come intervento edilizio complessivo e l’interessato abbia presentato una domanda di sanatoria riferita all’insieme degli interventi, la mancata impugnazione del diniego della sanatoria può determinare l’improcedibilità dell’impugnazione dell’ordine di demolizione nella sua interezza, anche se per alcune opere l’ordinanza abbia evidenziato specificamente soltanto l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica.
  • L’interesse a impugnare un ordine di demolizione viene meno, comunque, per le opere spontaneamente demolite dal destinatario, poiché l’eventuale annullamento dell’ordine non potrebbe procurargli alcun vantaggio concreto e attuale.
  • L’impugnazione di un provvedimento di improcedibilità e archiviazione di un’istanza di compatibilità paesaggistica diviene improcedibile quando tale provvedimento sia integralmente superato dall’avvio, su nuova istanza dell’interessato, di un distinto procedimento avente il medesimo oggetto sostanziale e ancora pendente o definito da atti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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