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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a - del provvedimento prot. n. 15041 del 24.09.2025, con il quale il Comune di Positano: - ha respinto l'istanza di condono depositata in data 16.11.2004 (n. 143/03 - prot. n. 13800); - ha disposto la demolizione delle relative opere ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 5751 del 17.04.2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi; c - ove e per quanto occorra, delle note prot. nn. 15899 del 07.12.2005, 13122 del 16.11.2013 e 3864 del 21.03.2018, con le quali la P.A. ha chiesto integrazione documentale; d - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego e dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di condono, con contestuale ordine di demolizione delle opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari e gestore alberghiero)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano il provvedimento comunale del 24 settembre 2025, con il quale era stata dichiarata improcedibile e respinta nel merito l'istanza di condono presentata nel 2004 per opere realizzate in difformità dai titoli edilizi, disponendone la demolizione ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 380/2001. Deducevano, in particolare, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale. Il Comune aveva comunicato i motivi ostativi nel 2024, riferendo la mancata produzione di integrazioni richieste nel 2013 e nel 2018; tuttavia, tali richieste riguardavano cumulativamente più pratiche e i ricorrenti avevano rappresentato che la documentazione già depositata nel 2005 e nel 2006, nonché quella allegata alle istanze di compatibilità paesaggistica del 2005, avrebbe dovuto essere considerata. Il Comune non avrebbe quindi indicato con precisione quali documenti fossero ancora necessari né avrebbe dato adeguata ragione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni. I ricorrenti deducevano inoltre l'illegittimità del diniego per mancata previa acquisizione del parere della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica delle opere, in violazione dell'art. 32 l. 47/1985 e della disciplina sul terzo condono.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Quanto alla dichiarazione di improcedibilità, ha ritenuto violato l'art. 10-bis l. 241/1990: le richieste documentali del 2013 e del 2018 erano riferite a più pratiche, mentre le osservazioni dei privati richiamavano documentazione già prodotta e quella allegata alle istanze di compatibilità paesaggistica. Il Comune avrebbe dovuto individuare precisamente la documentazione mancante e motivare specificamente il mancato accoglimento delle osservazioni, indicando soltanto eventuali ulteriori motivi ostativi emersi in conseguenza delle stesse. Il giudice ha inoltre rilevato l'assenza della previa valutazione della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica delle opere. In presenza di un vincolo paesaggistico relativo, il vincolo non determina automaticamente l'insanabilità delle opere: prima della decisione sull'istanza di condono deve essere acquisito il parere dell'autorità preposta alla tutela, salvo che risulti l'inedificabilità assoluta dell'area. Poiché il provvedimento comunale era stato adottato senza tale valutazione e senza che risultasse l'inedificabilità assoluta, anche il rigetto nel merito era illegittimo. Le spese sono state dichiarate nulle.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

    Il preavviso di rigetto assicura un contraddittorio procedimentale effettivo. Se l'interessato presenta osservazioni, l'amministrazione deve esaminarle e motivare il loro eventuale mancato accoglimento; non può fondare il diniego su una generica o non precisata incompletezza documentale.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Secondo la decisione, dopo la novella del 2020 la violazione dell'obbligo di comunicare preventivamente i motivi ostativi, per i provvedimenti discrezionali, non è sanabile mediante la dimostrazione in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 32 l. 47/1985

    Il condono edilizio relativo a opere situate su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003

    La non sanabilità delle opere vincolate non opera automaticamente in ogni area soggetta a vincolo paesaggistico, ma riguarda le ipotesi di inedificabilità assoluta; in caso di vincolo relativo occorre la valutazione di compatibilità dell'autorità paesaggistica.

  • art. 60 c.p.a.

    Ricorrendone le condizioni e sentite le parti, la controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Quando il destinatario del preavviso di rigetto presenta osservazioni, l'amministrazione deve esaminarle e motivare specificamente il loro eventuale mancato accoglimento; inoltre, può indicare nel provvedimento finale soltanto ulteriori motivi ostativi direttamente conseguenti alle osservazioni.
  • Una richiesta di integrazione documentale riferita cumulativamente a più procedimenti non consente di dichiarare l'improcedibilità di una singola istanza senza precisare quali documenti siano ancora necessari per quella specifica pratica, tenendo conto della documentazione già prodotta nel procedimento e in procedimenti connessi.
  • Per il condono di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico relativo, l'amministrazione comunale deve acquisire previamente il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; la mera esistenza del vincolo non determina automaticamente l'insanabilità delle opere.
  • La mancanza della previa valutazione dell'autorità paesaggistica rende illegittimo il diniego comunale di condono quando non risulti che il vincolo comporti l'inedificabilità assoluta dell'area.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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