Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 113/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato per processo celebrato in sua assenza: Genovesi sostiene di aver eletto domicilio presso la propria abitazione ma, successivamente, essendo stato arrestato per altra causa e detenuto per circa due anni, non ha ricevuto personalmente le notifiche (avviso ex art. 415-bis c.p.p. e decreto di citazione) che sono risultate in compiuta giacenza al domicilio. Aggiunge che un rinvio d'ufficio del 23/04/2020 fu notificato solo al difensore d'ufficio e non a lui, sicché non avrebbe avuto conoscenza effettiva del processo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che, pur essendo la rescissione uno strumento per chi abbia avuto un'ignoranza incolpevole del processo, nel caso di specie Genovesi aveva eletto domicilio e poi si era disinteressato del procedimento senza allegare di aver comunicato lo stato di detenzione sopraggiunto. La normativa e la giurisprudenza richiedono che l'imputato comunichi ogni mutamento del domicilio; la mancata comunicazione legittima le notifiche al domicilio eletto (anche con compiuta giacenza) e può configurare una "colpevole" mancata conoscenza del processo. Conseguentemente la richiesta di rescissione non è fondata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Individua condizioni (elezione di domicilio, applicazione di misure precautelari, nomina di difensore di fiducia) che possono consentire di ritenere l'effettiva conoscenza del processo anche quando la notifica non è a mani proprie; la Corte interpreta questi elementi come "indici" di conoscenza, non come presunzioni assolute, richiedendo comunque valutazione concreta della condotta dell'imputato.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Impone all'indagato/imputato l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio: la mancata comunicazione autorizza le notifiche presso il domicilio dichiarato e, se necessario, al difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che il mancato avviso dello stato di detenzione da parte dell'interessato giustifichi la regolarità delle notifiche al domicilio eletto.

  • art. 420-ter e art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano l'ipotesi di sospensione o rinvio del processo e le tutele connesse all'assenza dell'imputato; il giudice della rescissione deve valutare se il giudice di cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo in base a tali disposizioni.

  • art. 625 ter cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina che riguarda la rescissione del giudicato e alle condizioni di ammissibilità del rimedio: la Corte segnala che la colpevole ignoranza del processo è preclusiva del ricorso alla rescissione.

  • art. 629 bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo per affermare che il condannato deve allegare situazioni che, dopo la nomina del difensore o l'elezione di domicilio, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento; in assenza di tali allegazioni la rescissione non è concessa.

  • SS.UU., sentenza n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)

    Affermata la nozione di "effettiva conoscenza del procedimento": non è sufficiente essere informati di un'indagine; occorre la conoscenza di una vocatio in iudicium contenente indicazione dell'accusa, data e luogo del processo.

  • SS.UU., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Ha precisato che gli elementi previsti dall'art. 420-bis, co.2 (elezione domicilio, misura cautelare, nomina difensore) sono indici che possono legittimare la conclusione di effettiva conoscenza ma non presunzioni assolute; il giudice deve valutare la situazione concreta.

  • Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020 (Ramadze)

    Ha chiarito che la "incolpevole mancata conoscenza" esclude l'accesso al nuovo giudizio per chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo; quindi la condotta dell'imputato è elemento decisivo.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio e la nomina di difensore di fiducia sono forti indici che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo; tali elementi, se non efficacemente contestati, possono impedire la rescissione del giudicato.
  • Chi elegge domicilio deve comunicare tempestivamente ogni variazione (es. stato di detenzione in luogo diverso); la mancata comunicazione può essere valutata come colpevole disinteresse e precludere il rimedio della rescissione.
  • Per ottenere la rescissione è necessario allegare fatti concreti che dimostrino l'ignoranza incolpevole (prove di impossibilità a ricevere notifiche, mancata informazione formale, tentativi di informarsi); mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il giudice della rescissione deve sempre valutare la condotta complessiva dell'imputato e non limitarsi a valutazioni formali sulle notifiche: gli indici di conoscenza non operano come presunzioni assolute.
  • Se si è detenuti in luogo diverso da quello indicato come domicilio, è cruciale far pervenire all'autorità competente la comunicazione del nuovo luogo di detenzione per evitare che le notifiche al domicilio originario siano ritenute regolari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.