Cassazione Civile, Ordinanza n. 25586/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (risparmiatore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del sottoscrittore di un buono fruttifero postale emesso nel dicembre 1986 per il valore di lire 500.000, con richiesta di pagamento delle somme maturate secondo il tasso indicato sul titolo. Il giudice di pace prima e il tribunale poi avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina risultante dal buono e non i diversi tassi previsti dai decreti ministeriali sopravvenuti. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di norme sui buoni postali sostenendo che il titolo non era della serie P ma della serie Q, poiché emesso dopo la modifica introdotta dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, che aveva sostituito la vecchia serie P con la serie Q; con il secondo ha contestato l’applicazione del precedente delle Sezioni Unite n. 13979/2007, ritenuto dalla società non pertinente al caso concreto, assumendo che non vi fosse alcun affidamento meritevole di tutela del risparmiatore, consapevole di aver sottoscritto un buono della serie Q.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine breve di impugnazione. Dalla documentazione prodotta risultava una prima notifica della sentenza d’appello via PEC, non andata a buon fine per casella piena, e soprattutto una seconda notificazione eseguita il 22 ottobre 2020 presso l’indirizzo fisico eletto del difensore della società, mediante ufficiale giudiziario. Da tale data è decorso il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione, ampiamente scaduto quando il ricorso è stato notificato il 1° marzo 2021. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
invocato quale parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso, ma non scrutinato nel merito per tardività dell’impugnazione
art. 360-bis c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per contestare l’ammissibilità del ricorso, senza rilievo decisivo poiché il ricorso è stato comunque dichiarato tardivo
art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
norma indicata dalla ricorrente come base della disciplina dei buoni fruttiferi postali e delle modifiche dei tassi
d.l. n. 460/1974
richiamato come fonte modificativa della disciplina dei buoni postali
l. n. 588/1974
richiamata come norma di conversione del decreto-legge evocato dalla ricorrente
d.lgs. n. 284/1999
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, n. 148
richiamati dalla ricorrente per sostenere l’appartenenza del buono alla serie Q
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per disporre il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
legge n. 53 del 1994
evocata con riferimento alla notificazione della sentenza d’appello via PEC
art. 2697 c.c.
non espressamente citato nel testo, non ricavabile
Massime di principio
- Quando la notificazione della sentenza impugnata risulti validamente eseguita al difensore domiciliatario nel domicilio fisico eletto, da tale data decorre il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- La notificazione via PEC andata a buon fine non è necessaria se risulta comunque una successiva notificazione valida al domicilio fisico eletto del difensore; in tal caso il termine breve decorre comunque da quest’ultima.
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le censure sulla corretta qualificazione del rapporto sostanziale o sulla pertinenza dei precedenti giurisprudenziali restano assorbite.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25565/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25566/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25567/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25569/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25570/2023 del 01/09/2023
- ordinanza_civile · 1 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25572/2023 del 01/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →