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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25586/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del sottoscrittore di un buono fruttifero postale emesso nel dicembre 1986 per il valore di lire 500.000, con richiesta di pagamento delle somme maturate secondo il tasso indicato sul titolo. Il giudice di pace prima e il tribunale poi avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina risultante dal buono e non i diversi tassi previsti dai decreti ministeriali sopravvenuti. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di norme sui buoni postali sostenendo che il titolo non era della serie P ma della serie Q, poiché emesso dopo la modifica introdotta dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, che aveva sostituito la vecchia serie P con la serie Q; con il secondo ha contestato l’applicazione del precedente delle Sezioni Unite n. 13979/2007, ritenuto dalla società non pertinente al caso concreto, assumendo che non vi fosse alcun affidamento meritevole di tutela del risparmiatore, consapevole di aver sottoscritto un buono della serie Q.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine breve di impugnazione. Dalla documentazione prodotta risultava una prima notifica della sentenza d’appello via PEC, non andata a buon fine per casella piena, e soprattutto una seconda notificazione eseguita il 22 ottobre 2020 presso l’indirizzo fisico eletto del difensore della società, mediante ufficiale giudiziario. Da tale data è decorso il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione, ampiamente scaduto quando il ricorso è stato notificato il 1° marzo 2021. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato quale parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso, ma non scrutinato nel merito per tardività dell’impugnazione

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare l’ammissibilità del ricorso, senza rilievo decisivo poiché il ricorso è stato comunque dichiarato tardivo

  • art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    norma indicata dalla ricorrente come base della disciplina dei buoni fruttiferi postali e delle modifiche dei tassi

  • d.l. n. 460/1974

    richiamato come fonte modificativa della disciplina dei buoni postali

  • l. n. 588/1974

    richiamata come norma di conversione del decreto-legge evocato dalla ricorrente

  • d.lgs. n. 284/1999

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, n. 148

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l’appartenenza del buono alla serie Q

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per disporre il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • legge n. 53 del 1994

    evocata con riferimento alla notificazione della sentenza d’appello via PEC

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo, non ricavabile

Massime di principio

  • Quando la notificazione della sentenza impugnata risulti validamente eseguita al difensore domiciliatario nel domicilio fisico eletto, da tale data decorre il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • La notificazione via PEC andata a buon fine non è necessaria se risulta comunque una successiva notificazione valida al domicilio fisico eletto del difensore; in tal caso il termine breve decorre comunque da quest’ultima.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le censure sulla corretta qualificazione del rapporto sostanziale o sulla pertinenza dei precedenti giurisprudenziali restano assorbite.
  • La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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