Cassazione Civile, Ordinanza n. 29617/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su immobili di proprietà di un ente operante nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e destinati ad alloggi sociali. L'ente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili adibiti ad attività istituzionali non commerciali ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992; il Comune negava il rimborso ritenendo invece dovuta l'imposta. La CTR aveva dato ragione all'ente, ritenendo applicabile l'esenzione. In Cassazione il Comune deduceva, con due motivi, la violazione della disciplina IMU applicabile nel 2012: in particolare sosteneva che per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica la normativa speciale prevedeva non già un'esenzione, ma soltanto un regime agevolativo di detrazione/riduzione; inoltre contestava che l'esenzione dell'art. 7 cit. richiedesse l'uso diretto e l'esclusiva destinazione ad attività non commerciali, requisiti assenti quando gli immobili sono concessi in locazione a terzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, ricostruendo la successione normativa tra ICI e IMU e affermando che, per il periodo d'imposta 2012, gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP o dagli enti equivalenti non erano attratti nel regime di esenzione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, ma restavano soggetti al particolare regime di detrazione previsto dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011. Ha quindi escluso che il successivo art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 e il d.m. n. 200 del 2012 avessero abrogato tacitamente tale disciplina speciale. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esenzione in parola richiede sia l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore, sia la sua esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito, requisiti incompatibili con la locazione degli alloggi a terzi. La sentenza impugnata è stata dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dell'ente contribuente. Le spese di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
L'esenzione si applica solo agli immobili destinati esclusivamente ad attività istituzionali svolte con modalità non commerciali e richiede l'utilizzazione diretta da parte dell'ente possessore; non ricomprende gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a terzi.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992
Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP era previsto un regime di riduzioni e detrazioni, non di esenzione.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
Ha istituito l'imposta municipale propria a decorrere dal 2014, nel quadro richiamato dalla Corte per la ricostruzione normativa.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011
Il richiamo alle esenzioni del d.lgs. n. 504 del 1992 non valeva a includere gli alloggi IACP tra gli immobili esenti.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011
Per l'IMU 2012 prevede la detrazione applicabile anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, cioè agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti equivalenti; è norma speciale non tacitamente abrogata.
art. 91-bis, d.l. n. 1 del 2012 conv. in l. n. 27 del 2012
Ha inciso sui presupposti dell'esenzione per gli enti non commerciali, richiedendo lo svolgimento delle attività con modalità non commerciali e prevedendo la disciplina degli immobili ad uso misto.
art. 9, comma 6, d.l. n. 174 del 2012 conv. in l. n. 213 del 2012
Ha ampliato l'oggetto della delega per il regolamento ministeriale sui requisiti delle attività non commerciali ai fini dell'esenzione.
D.M. n. 200 del 2012
Il regolamento ha circoscritto la platea degli immobili esenti, ma non ha inciso sul campo soggettivo delle detrazioni previste per gli alloggi IACP.
art. 2, comma 2, lett. b), d.l. n. 102 del 2013 conv. in l. n. 124 del 2013
Ha confermato che la detrazione d'imposta si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
art. 384 c.p.c.
La Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito senza rinvio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi.
artt. 11 e 12 preleggi c.c.
Richiamati dal ricorrente come criteri ermeneutici della disciplina fiscale applicabile.
Massime di principio
- In materia di IMU, gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica già soggetti a un regime speciale di detrazione o riduzione non possono essere automaticamente attratti nell'esenzione prevista per gli enti non commerciali se la disciplina speciale non è stata espressamente modificata.
- La successione tra norme speciali e regolamenti attuativi va risolta verificando se il legislatore abbia effettivamente trasferito il bene giuridico dal regime agevolativo a quello esentativo; in difetto di un'espressa abrogazione o incompatibilità, la disciplina speciale resta ferma.
- L'esenzione per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali presuppone cumulativamente l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore e la sua esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito.
- La locazione di alloggi a terzi, anche quando finalizzata a scopi sociali e accompagnata da canoni modesti, mantiene normalmente natura economica e impedisce di qualificare l'immobile come direttamente utilizzato dall'ente ai fini dell'esenzione.
- Quando la causa è decisa in cassazione senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e definire il merito ex art. 384 c.p.c.
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