Cassazione Penale, Ordinanza n. 22309/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di due imputati, pronunciata dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, alla pena di anni 4, mesi 5 di reclusione ed euro 18.500 di multa ciascuno per una pluralità di episodi di cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commessi a Lucca tra giugno 2019 e dicembre 2020. Con il ricorso, la difesa del primo imputato ha chiesto la riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73, sostenendo che il quadro concreto sarebbe stato sottovalutato; la difesa del secondo imputato ha dedotto anche il difetto di motivazione sulla documentazione difensiva relativa alla sua asserita mancata presenza nel territorio lucchese in occasione di alcuni episodi del 2018 e 2019. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati perché diretti, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato la motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato il numero elevato di cessioni, la durata prolungata delle condotte per circa un anno e mezzo, anche nel periodo pandemico, la facile reperibilità degli imputati da parte degli assuntori e, per uno degli imputati, le dichiarazioni di vari assuntori e i precedenti specifici nel territorio lucchese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse razionale e congrua nel negare la lieve entità del fatto e nel ritenere provata la responsabilità anche dell’imputato che contestava la propria presenza sul territorio. Conseguentemente ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per le condotte di detenzione/cessione illecita di stupefacenti; la sentenza la assume come base della condanna confermata in appello.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Ipotesi di lieve entità invocata dalla difesa; la Corte ribadisce che il riconoscimento dipende da una valutazione complessiva dei fatti, non da una mera diversa lettura del materiale probatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è infondata in cassazione quando mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, se la motivazione di merito ha logicamente valorizzato numero delle cessioni, durata dell’attività e organizzazione complessiva dello spaccio.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione alternativa delle fonti di prova: il ricorso è inammissibile se le censure si risolvono nella contrapposizione di una lettura difensiva dei fatti a quella, congruamente motivata, del giudice di merito.
- Per escludere la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, assumono rilievo la serialità delle cessioni, la protrazione temporale dell’attività e la facilità di reperimento degli autori da parte degli acquirenti, elementi indicativi di un’attività illecita strutturata.
- La deduzione del difetto di motivazione sulla prova difensiva è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia già offerto una ricostruzione esauriente e coerente basata su dichiarazioni accusatorie e altri elementi convergenti.
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