Cassazione Civile, Ordinanza n. 22348/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 relativo alla durata irragionevole di un precedente giudizio. In sede di opposizione al decreto monitorio, la corte d'appello aveva aumentato l'indennizzo da euro 2.500 a euro 3.000, ma aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale ulteriore richiesto dalla parte istante, ritenendo che tale pretesa fosse estranea al procedimento ex lege Pinto e dovesse essere fatta valere nel giudizio di lavoro da cui sarebbe derivata, tanto più che la sentenza lavoristica richiamata era stata poi cassata. La stessa corte aveva poi liquidato le spese in misura molto inferiore a quella rivendicata dalla ricorrente. Con il ricorso per cassazione, la parte privata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dell'art. 2056 c.c., oltre a vizi motivazionali, censurando il mancato riconoscimento del danno patrimoniale connesso alla vicenda lavoristica; 2) violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei parametri forensi del D.M. n. 37/2018, sostenendo che la liquidazione dei compensi fosse inferiore ai minimi tabellari applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'esclusione del danno patrimoniale ulteriore, perché esso attiene al merito del rapporto di lavoro e non al solo pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la liquidazione delle spese processuali era stata effettuata in violazione dei parametri tabellari vigenti: il valore della causa imponeva un compenso medio superiore a quello considerato dalla corte di merito, e la riduzione operata conduceva a un importo inferiore ai minimi dovuti. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89/2001
Norma processuale richiamata quale base dell'opposizione al decreto di equa riparazione.
art. 2 L. n. 89/2001
art. 2 della legge n. 89/2001
Rileva ai fini della spettanza dell'equo indennizzo per durata irragionevole, ma non consente di ricomprendere nel procedimento il danno patrimoniale che dipende dal merito della controversia presupposta.
art. 2056 c.c.
Richiamato per la liquidazione del danno, ma ritenuto non idoneo a fondare la domanda di danno patrimoniale ulteriore in questa sede.
art. 32 L. n. 183/2010
art. 32 della legge n. 183/2010
Citato come parametro della vicenda lavoristica sottostante, ma non decisivo nel giudizio di equa riparazione, anche perché la pronuncia che lo applicava era stata cassata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità del provvedimento per motivazione apparente o mancante; la Corte esclude il vizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione alla struttura della motivazione, ma il decreto impugnato è stato ritenuto sufficientemente motivato sul diniego del danno patrimoniale.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norma processuale sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, invocata per censurare errori di diritto e vizi motivazionali.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato per contestare la liquidazione giudiziale dei compensi professionali in misura non conforme ai parametri dovuti.
art. 4 D.M. n. 37/2018
Criterio richiamato per la determinazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi.
Tabella 12 del D.M. n. 37/2018
Applicata dalla Corte per individuare il valore della controversia e il compenso medio dovuto per le varie fasi del giudizio.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione del controricorso è stata esclusa perché l'atto aveva raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nella proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza dei motivi.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 può essere riconosciuto il solo pregiudizio causalmente collegato all'irragionevole durata del processo presupposto; restano estranei i danni patrimoniali che dipendono dal merito della controversia originaria e che avrebbero dovuto essere fatti valere nel diverso giudizio sostanziale.
- La motivazione è solo apparente quando il provvedimento non consente di comprendere la ratio decidendi; non ricorre, invece, se il giudice espone in modo intellegibile le ragioni del diniego, anche mediante richiamo alla diversa origine causale del pregiudizio allegato.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri forensi vigenti ratione temporis e il valore della causa: una quantificazione inferiore al minimo tabellare o ottenuta applicando una fascia di valore non corretta integra violazione di legge.
- Se la notificazione di un atto processuale, pur non eseguita nel modo indicato, ha comunque raggiunto il suo scopo e la controparte ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, la nullità è sanata.
- Quando la cassazione accoglie il motivo relativo alla liquidazione delle spese, il giudice di rinvio deve rideterminare il compenso sulla base dei parametri applicabili e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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