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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25541/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa e della normativa processuale per aver emesso l'ordinanza in udienza alla quale la ricorrente non avrebbe partecipato e della cui fissazione non sarebbe stata ritualmente informata, avendo nel frattempo deceduto il difensore domiciliatario; 2) vizio di motivazione per valutazioni contraddittorie e non attendibili del Tribunale circa la condotta della Ferrari (mancata collaborazione con l'UEPE, omissione di installare un citofono, persistenza di partita IVA e presunto coinvolgimento in indagini di criminalità organizzata), elementi che il ricorrente riteneva o estranei alla situazione attuale o riferibili a epoca anteriore; 3) omessa valutazione, nella motivazione, dell'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies legge 26 luglio 1975 n. 354 in quanto madre di prole minorenne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo valida la notificazione al difensore domiciliatario effettuata prima del suo decesso e la presenza dell'avvocato d'ufficio all'udienza), ma ha accolto i successivi motivi per vizi di motivazione. In particolare la Corte ha ritenuto insufficiente e logicamente fragile la valutazione del Tribunale di sorveglianza relativa alla mancata collaborazione con l'UEPE (non chiarito come la mancata installazione del citofono avesse ostacolato le indagini) e la valorizzazione, senza adeguati elementi, della titolarità della partita IVA e del generico richiamo a indagini su criminalità organizzata, non corroborate da pendenze attuali. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Trieste per un nuovo giudizio, libero nel suo esito, emendato dai vizi indicati.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47

    L'affidamento in prova al servizio sociale è finalizzato alla rieducazione e si basa su una prognosi positiva derivante dall'osservazione della personalità e della condotta successiva al reato; il giudice deve valutare che la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga il pericolo di recidiva.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter

    Previene che, qualora l'emenda non sia riscontrata in misura adeguata, il condannato possa comunque essere ammesso alla detenzione domiciliare purché sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati; diversa funzione rispetto all'affidamento in prova.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-quinquies

    Norma che disciplina specifiche ipotesi di detenzione domiciliare per genitori di prole minorenne; la Corte rileva che tale richiesta deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice di merito.

  • codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    Previsione della nomina del difensore d'ufficio quando necessario; la nomina e la partecipazione del difensore d'ufficio in udienza possono sanare profili processuali relativi all'assenza del difensore di fiducia se la notificazione è stata effettuata correttamente.

Massime di principio

  • Il diniego di misure alternative deve essere sorretto da motivazione chiara e logica: valutazioni negative basate su elementi generici o non spiegati sono censurabili in cassazione.
  • L'assenza di collaborazione con l'UEPE può incidere negativamente, ma il giudice deve precisare in che modo e con quali prove tale inadempimento abbia ostacolato l'accertamento della prognosi rieducativa.
  • Riferimenti a indagini o elementi di pericolosità devono essere concreti e attuali; il richiamo a generiche indagini non attestate o senza pendenze non è idoneo a fondare una prognosi negativa.
  • La titolarità di una partita IVA o il mantenimento di attività economiche, di per sé, è elemento neutro: occorre collegamento probatorio con comportamenti attuali o rischio di recidiva per pesare negativamente.
  • In presenza di difensore domiciliatario deceduto dopo la notifica, la regolarità della informazione sull'udienza può considerarsi preservata se la notificazione è avvenuta previamente e se alla trattazione ha partecipato difensore d'ufficio senza eccezioni.
  • Le istanze fondate su condizioni familiari protette (es. genitorialità di minori) devono essere esaminate e motivate separatamente (art. 47-quinquies); la mancata valutazione formale di tali profili è vizio di motivazione.
  • La Corte di merito ha discrezionalità nella scelta tra misure alternative, ma tale discrezionalità è soggetta a controllo di legittimità quando manchi una motivazione adeguata o quando le argomentazioni siano contraddittorie.

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