Sentenza n. 345/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del “Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Teramo prot. n. -OMISSIS- del 16 febbraio 2022 -Rep: -OMISSIS-”, nonché avverso tutti gli atti anteriori presupposti e/o posteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale del 16 febbraio 2022 con cui, in applicazione dell'art. 4-ter d.l. n. 44/2021, era stata accertata la sua inosservanza dell'obbligo vaccinale e disposta la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla retribuzione. Il provvedimento è stato successivamente revocato con decorrenza dal 1° aprile 2022, facendo salvi gli effetti prodotti fino al 31 marzo 2022; permaneva pertanto l'interesse alla decisione per il recupero della retribuzione relativa al periodo di sospensione. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 4 e 4-ter d.l. n. 44/2021 e dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021, per difetto dei presupposti; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, inosservanza di circolari ministeriali, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e insufficienza della motivazione. La tesi centrale era che il collocamento in anno sabbatico dovesse essere equiparato all'aspettativa senza assegni e che, quindi, l'obbligo vaccinale non fosse applicabile durante tale periodo. In via subordinata è stato chiesto il riconoscimento di un assegno alimentare per il periodo di sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che l'anno sabbatico previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 382/1980 non sia assimilabile all'aspettativa, poiché consente al docente di dedicarsi esclusivamente alla ricerca scientifica, mantenendo la qualità di professore di ruolo in servizio attivo, il trattamento economico e il diritto di partecipare agli organi accademici. L'attività di ricerca richiede inoltre la frequentazione di istituzioni di ricerca e quindi l'accesso agli ambienti universitari. Ne consegue che il docente in anno sabbatico resta soggetto all'obbligo vaccinale, indipendentemente dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività. L'accertamento dell'inadempimento comportava automaticamente e doverosamente la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, senza natura disciplinare. Il TAR ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 15/2023, ritenendo non irragionevole il bilanciamento legislativo tra tutela della salute pubblica e altri diritti costituzionali. È stata respinta anche la domanda subordinata relativa all'assegno alimentare, poiché l'art. 4-ter d.l. n. 44/2021 esclude, per il periodo di sospensione, la retribuzione e qualsiasi altro compenso o emolumento. Spese compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 1° aprile 2021, n. 44
“L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.”
La disposizione rende automatica la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione una volta accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e non consente il riconoscimento di ulteriori emolumenti, compreso l'assegno alimentare.
art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 7 gennaio 2022, n. 1
“Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale”
Ha esteso, dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale al personale universitario.
art. 17, comma 1, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
“Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio”
L'anno sabbatico è un istituto peculiare finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca e non integra un'aspettativa con completa sospensione del rapporto di lavoro.
art. 2087 c.c.
Il TAR lo richiama quale fondamento generale dell'obbligo datoriale di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021
È indicato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente, senza una specifica ulteriore interpretazione nella decisione.
d.l. 24 marzo 2022, n. 24
L'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 4-ter d.l. n. 44/2021 ha determinato la revoca del provvedimento dal 1° aprile 2022, con salvezza degli effetti anteriori.
sentenza Corte costituzionale n. 15 del 15 febbraio 2023
È richiamata per affermare la non irragionevolezza del bilanciamento legislativo tra tutela della salute pubblica e altri diritti costituzionalmente protetti.
Massime di principio
- Il collocamento di un professore universitario in anno sabbatico ai sensi dell'art. 17 d.P.R. n. 382/1980 non equivale all'aspettativa senza assegni: il docente conserva la qualità di professore di ruolo in servizio attivo e il rapporto con l'istituzione universitaria, mentre è autorizzato a svolgere esclusiva attività di ricerca.
- L'obbligo vaccinale previsto per il personale universitario si applica anche al docente collocato in anno sabbatico, poiché tale posizione comporta lo svolgimento di attività di ricerca presso istituzioni e non esclude l'accesso agli ambienti universitari o la partecipazione agli organi accademici.
- Accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione costituisce una misura automatica prevista dalla legge e non una sanzione disciplinare; durante la sospensione non è dovuto alcun compenso o emolumento, incluso l'assegno alimentare.
- La revoca sopravvenuta di un provvedimento di sospensione con salvezza degli effetti già prodotti non determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione quando il provvedimento abbia inciso su pretese retributive relative al periodo anteriore alla revoca.
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