Cassazione Penale, Ordinanza n. 24659/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, doglianze attinenti alla penale responsabilità, chiedendo una rivalutazione delle fonti di prova; ha inoltre censurato l'insufficienza degli elementi di prova acquisiti ai fini della decisione resa con rito abbreviato. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, logica e immune da vizi, che aveva accertato sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato. La doglianza sulla prova nel rito abbreviato è stata ritenuta del tutto generica.
Norme richiamate
art. 385 c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo fornito; la decisione riguarda comunque il ricorso per cassazione e la declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche a carico del ricorrente.
art. 606 c.p.p.
Le doglianze che richiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, perché estranee al sindacato di legittimità.
art. 442 c.p.p.
Il riferimento al rito abbreviato emerge solo incidentalmente, per affermare che la relativa censura sugli elementi di prova è stata formulata in modo generico.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una diversa valutazione delle prove, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con le argomentazioni con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistenti elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato.
- La censura relativa all'insufficienza del compendio probatorio deve essere specifica e puntuale; una doglianza generica non è idonea a fondare l'annullamento.
- Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, può integrare la violenza la condotta di chi fugge con un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada mediante una guida pericolosa.
Come è indicizzato
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