Sentenza n. 2143/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa concessione delle opportune misure cautelari: 1. della Autorizzazione paesaggistica n.78 del 19.12.2025 rilasciata dal Comune di Massa Lubrense, nella parte in cui recepisce la prescrizione vincolante della Soprintendenza che impone: “I nuovi locali tecnici da realizzare all’interno del garage a servizio della piscina sul lato NORD, devono essere realizzati all’interno del garage al piano seminterrato”; 2. dell’ivi richiamato Parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli prot. 27324 tardivamente espresso ed assunto al protocollo dell'ente solo in data 25.11.2025 limitatamente alla medesima prescrizione 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica comunale n. 78/2025, limitatamente alla prescrizione relativa alla realizzazione dei nuovi locali tecnici all'interno del garage al piano seminterrato, e il presupposto parere soprintendentizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, limitatamente a una specifica prescrizione, l'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Comune per opere in variante a un precedente titolo paesaggistico. Ha dedotto, in primo luogo, la tardività del parere della Soprintendenza, espresso il 25 novembre 2025, oltre il termine di venti giorni decorrente dalla trasmissione comunale della proposta favorevole del 4 novembre 2025, con conseguente formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale previsto dall'art. 11, comma 9, d.P.R. n. 31/2017. Ha inoltre sostenuto che, anche ritenendo efficace il parere tardivo, il Comune avrebbe dovuto motivare il superamento della precedente posizione favorevole; ha contestato l'illogicità della prescrizione per il possibile sacrificio dello spazio destinato a parcheggio, in rapporto allo standard previsto dall'art. 41-sexies l. n. 1150/1942; infine ha dedotto l'illogicità della prescrizione perché gli impianti sarebbero stati collocati in un'area interrata non visibile da luoghi pubblici o dalla strada. La controversia è stata definita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo decisiva la censura relativa alla tardività del parere soprintendentizio. Ha ricostruito il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata distinguendo il termine generale di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall'art. 10 d.P.R. n. 31/2017, dai termini specifici dell'art. 11. In particolare, la Soprintendenza disponeva di venti giorni dal ricevimento della proposta comunale per esprimere il parere vincolante; tale termine è scaduto il 24 novembre 2025, mentre il parere è stato espresso il 25 novembre 2025, senza che fossero state richieste integrazioni o chiarimenti. Il parere è stato quindi qualificato come tardivo, inefficace e inidoneo a impedire la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale previsto dall'art. 11, comma 9, d.P.R. n. 31/2017. La proposta comunale di accoglimento è stata considerata positivamente valutata per effetto del silenzio-assenso, sicché la prescrizione introdotta dalla Soprintendenza e recepita dal Comune era illegittima. È stata pertanto annullata l'autorizzazione paesaggistica n. 78/2025 limitatamente alla prescrizione impugnata. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
previo avviso alle parti di possibile definizione ai sensi dell'articolo 60 CPA
Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 10 d.P.R. n. 31/2017
termine generale di sessanta giorni per la conclusione del procedimento
Il termine generale, pur qualificato come tassativo, non comporta la formazione di un provvedimento tacito di assenso o di diniego; la sua inosservanza determina silenzio-inadempimento.
art. 11, comma 5, d.P.R. n. 31/2017
Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ... l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza ... una motivata proposta di accoglimento
Disciplina la scansione procedimentale e assegna alla Soprintendenza il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta per esprimere il parere vincolante.
art. 11, comma 9, d.P.R. n. 31/2017
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
La mancata espressione del parere entro il termine previsto determina la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale e consente all'amministrazione procedente di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica; il parere successivamente espresso è inefficace.
art. 17-bis l. n. 241/1990
silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis
Costituisce la base normativa del silenzio-assenso tra amministrazioni richiamato dall'art. 11, comma 9, d.P.R. n. 31/2017.
art. 41-sexies l. n. 1150/1942
standard minimo di un metro quadro di parcheggio ogni 10 metri cubi di costruzione
È stato richiamato dalla ricorrente per contestare l'incidenza della prescrizione sulla superficie da destinare obbligatoriamente a parcheggio; la censura non è stata esaminata perché assorbita.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, la Soprintendenza deve esprimere il parere vincolante entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta favorevole dell'amministrazione procedente, salvo la sospensione connessa a richieste di chiarimenti o integrazioni previste dalla disciplina procedimentale.
- Quando il termine di venti giorni previsto dall'art. 11, comma 5, d.P.R. n. 31/2017 decorre senza che la Soprintendenza abbia espresso il parere o richiesto chiarimenti o integrazioni, si forma il silenzio-assenso endoprocedimentale previsto dal comma 9 della medesima disposizione.
- Il parere della Soprintendenza espresso dopo la scadenza del termine tassativo è tardivo e inefficace e non può impedire la formazione del silenzio-assenso né legittimare l'introduzione di prescrizioni nell'autorizzazione paesaggistica comunale.
- La formazione del silenzio-assenso sulla proposta favorevole dell'amministrazione procedente rende illegittima l'autorizzazione paesaggistica nella parte in cui recepisca prescrizioni contenute in un parere soprintendentizio tardivo e inefficace.
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