Cassazione Penale, Ordinanza n. 12796/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la condanna di primo grado, rideterminando la pena per un furto aggravato. Il ricorso conteneva un solo motivo: sotto il formale profilo del vizio di motivazione, contestava l'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza una non condivisa valutazione del materiale probatorio e chiedendo una rivalutazione del merito. La Corte ha rilevato, prima ancora del merito, che il ricorso era privo di procura speciale, necessaria perché l'imputato era stato dichiarato assente nei gradi di merito; ha inoltre osservato che le censure erano generiche, riproduttive di doglianze già disattese e comunque dirette a ottenere una nuova lettura delle prove, senza indicare specifici travisamenti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il difetto di procura speciale ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p., necessaria per l'impugnazione proposta nell'interesse di un imputato dichiarato assente nei giudizi di merito. In ogni caso, ha rilevato anche l'inammissibilità del motivo di merito perché generico e volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata quale titolo di reato per la condanna confermata in appello.
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Circostanza aggravante del furto richiamata nella sentenza di merito.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Per il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato dichiarato assente nei gradi di merito è necessario il deposito di una procura speciale rilasciata successivamente alla sentenza impugnata.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione che ha introdotto l'onere formale della procura speciale richiamato dalla Corte.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione proposto nell'interesse di un imputato dichiarato assente nei gradi di merito, l'impugnazione è inammissibile se non è corredata da procura speciale rilasciata successivamente alla sentenza impugnata.
- Le censure che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione, si limitano a riprodurre doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito sono generiche e non ammissibili in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- Quando la motivazione della decisione di merito è sorretta da un apparato giustificativo coerente risultante dall'integrazione tra le sentenze conformi di primo e secondo grado, il controllo di legittimità non può arrestarsi a mere contrapposizioni valutative se non emergono macroscopiche illogicità.
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