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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41745/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione al precetto per l'importo di €350.182,85 derivante da contratto di mutuo per consolidamento di passività agrarie. I ricorrenti contestavano, tra l'altro: applicabilità dell'art. 20, comma 11, L.R. Sicilia n.19/2005; la tipologia di ammortamento (presunta discordanza tra "ammortamento alla francese" o calcolo lineare), il calcolo del TEG e la correttezza del conteggio operato dai CTU; presunta usura originaria; il modo di riparto del contributo regionale; difetti di trasparenza ai sensi dell'art.117 TUB e norme europee sul credito al consumo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile la norma regionale invocata (art.20, comma 11 L.R. 19/2005), poiché dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.75/2021). Le doglianze relative all'ammortamento e al calcolo del TEG sono state dichiarate inammissibili o infondate: la Corte d'appello aveva accertato, con motivazione adeguata, che il contratto prevedeva un piano di ammortamento "alla francese" e che il TEG verificato dai consulenti di ufficio corrispondeva al 14,40% indicato in contratto; le contestazioni dei ricorrenti non erano sufficientemente specifiche e si limitavano ad impugnare valutazioni di merito fondate su CTU. Anche le altre censure (nullità, usura, conteggio del contributo regionale, difformità nei conteggi CTU) sono state respinte per difetto di specificità o perché questioni di fatto adeguatamente motivate non sono sindacabili in sede di legittimità. Condanna alle spese di cassazione a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione al precetto; in fatto gli atti sono stati proposti ai sensi di tale disposizione

  • art. 20, comma 11, legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005 n. 19

    "gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005"

    Norma invocata dai ricorrenti ma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. n.75/2021), quindi non applicabile nel giudizio

  • Direttive CE 87/102, 90/88, 2008/48/CE

    Richiamate in relazione alla trasparenza e informazione sui costi del credito; la Corte non ha ritenuto provata la violazione poiché il TEG risultava confermato dai CTU

  • Decreto del Ministero del Tesoro 6 maggio 2000 (criteri determinazione TAEG)

    Richiamato come parametro tecnico per il calcolo dei tassi effettivi globali; i consulenti hanno applicato criteri tecnici concludendo per la correttezza del TEG contrattuale

  • art. 117 TUB

    Richiamato in tema di trasparenza dei reali costi del credito; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una violazione dimostrata alla luce del CTU

  • artt. 821, 1283, 1325, 1346, 1418 c.c.

    Norme del codice civile richiamate dai ricorrenti in ordine a modalità di calcolo degli interessi, anatocismo, nullità e indeterminatezza del contratto; la Corte ha ritenuto che tali questioni attinessero a valutazioni di fatto e di interpretazione contrattuale adeguatamente motivate nel merito

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Disposizioni che individuano i motivi di cassazione (violazione di norme, nullità per omessa motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha esaminato ciascuna censura e le ha dichiarate inammissibili o infondate per difetto di specificità o perché contestavano accertamenti di fatto adeguatamente motivati

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n.6

    Norma che richiede la specificità delle eccezioni in cassazione; molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancato rispetto di tale prescrizione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n.115

    Norma richiamata in ordine all'obbligo/conseguenze del versamento del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ne prende atto

  • artt. 644 e 644-bis c.p.

    Richiamati nella censura relativa a presunta usura originaria (reato) ma la relativa eccezione è stata ritenuta non sufficientemente specificata

  • Norme e articoli dello Statuto della Regione Siciliana (artt. 14 co.1 lett. a), 17 co.1 lett. e)) e art.3 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale relativa all'art.20 comma11 L.R.; la Consulta ha valutato tali profili nel dichiarare l'illegittimità della norma regionale

Massime di principio

  • La Cassazione non sindaca le valutazioni di fatto dei giudici di merito (es.: interpretazione della volontà contrattuale, tipo di ammortamento, calcolo del TEG) quando siano adeguatamente motivate e fondate su CTU; tali censure rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate
  • Se si impugnano conteggi tecnici (TAEG/TEG, ammortamenti), è essenziale fornire nei ricorsi in Cassazione una specifica e puntuale indicazione degli errori materiali o metodologici contestati e richiamare espressamente gli atti e i calcoli critici, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art.366 c.p.c.
  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale (es. art.20 comma11 L.R. Sicilia) elimina quella linea di difesa: la Corte di legittimità rileva l'inapplicabilità della norma se la Consulta l'ha annullata
  • Le contestazioni su presunte violazioni di trasparenza bancaria o usura devono essere dimostrate con riferimento puntuale agli atti contrattuali e ai calcoli: la sola allegazione generica non basta e porta a rigetto o inammissibilità
  • Nel riparto di oneri/comtributi fra mutuante, mutuatario e terzi (es. Regione), se non è provato che la quota fosse stabilita in misura fissa e indipendente dall'importo, i giudici possono mantenere la proporzione originaria nella ricalcolazione delle rate

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