Cassazione Civile, Sentenza n. 41745/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione al precetto per l'importo di €350.182,85 derivante da contratto di mutuo per consolidamento di passività agrarie. I ricorrenti contestavano, tra l'altro: applicabilità dell'art. 20, comma 11, L.R. Sicilia n.19/2005; la tipologia di ammortamento (presunta discordanza tra "ammortamento alla francese" o calcolo lineare), il calcolo del TEG e la correttezza del conteggio operato dai CTU; presunta usura originaria; il modo di riparto del contributo regionale; difetti di trasparenza ai sensi dell'art.117 TUB e norme europee sul credito al consumo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile la norma regionale invocata (art.20, comma 11 L.R. 19/2005), poiché dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.75/2021). Le doglianze relative all'ammortamento e al calcolo del TEG sono state dichiarate inammissibili o infondate: la Corte d'appello aveva accertato, con motivazione adeguata, che il contratto prevedeva un piano di ammortamento "alla francese" e che il TEG verificato dai consulenti di ufficio corrispondeva al 14,40% indicato in contratto; le contestazioni dei ricorrenti non erano sufficientemente specifiche e si limitavano ad impugnare valutazioni di merito fondate su CTU. Anche le altre censure (nullità, usura, conteggio del contributo regionale, difformità nei conteggi CTU) sono state respinte per difetto di specificità o perché questioni di fatto adeguatamente motivate non sono sindacabili in sede di legittimità. Condanna alle spese di cassazione a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'opposizione al precetto; in fatto gli atti sono stati proposti ai sensi di tale disposizione
art. 20, comma 11, legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005 n. 19
"gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005"
Norma invocata dai ricorrenti ma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. n.75/2021), quindi non applicabile nel giudizio
Direttive CE 87/102, 90/88, 2008/48/CE
Richiamate in relazione alla trasparenza e informazione sui costi del credito; la Corte non ha ritenuto provata la violazione poiché il TEG risultava confermato dai CTU
Decreto del Ministero del Tesoro 6 maggio 2000 (criteri determinazione TAEG)
Richiamato come parametro tecnico per il calcolo dei tassi effettivi globali; i consulenti hanno applicato criteri tecnici concludendo per la correttezza del TEG contrattuale
Richiamato in tema di trasparenza dei reali costi del credito; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una violazione dimostrata alla luce del CTU
artt. 821, 1283, 1325, 1346, 1418 c.c.
Norme del codice civile richiamate dai ricorrenti in ordine a modalità di calcolo degli interessi, anatocismo, nullità e indeterminatezza del contratto; la Corte ha ritenuto che tali questioni attinessero a valutazioni di fatto e di interpretazione contrattuale adeguatamente motivate nel merito
Disposizioni che individuano i motivi di cassazione (violazione di norme, nullità per omessa motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha esaminato ciascuna censura e le ha dichiarate inammissibili o infondate per difetto di specificità o perché contestavano accertamenti di fatto adeguatamente motivati
Norma che richiede la specificità delle eccezioni in cassazione; molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancato rispetto di tale prescrizione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n.115
Norma richiamata in ordine all'obbligo/conseguenze del versamento del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ne prende atto
Richiamati nella censura relativa a presunta usura originaria (reato) ma la relativa eccezione è stata ritenuta non sufficientemente specificata
Norme e articoli dello Statuto della Regione Siciliana (artt. 14 co.1 lett. a), 17 co.1 lett. e)) e art.3 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale relativa all'art.20 comma11 L.R.; la Consulta ha valutato tali profili nel dichiarare l'illegittimità della norma regionale
Massime di principio
- La Cassazione non sindaca le valutazioni di fatto dei giudici di merito (es.: interpretazione della volontà contrattuale, tipo di ammortamento, calcolo del TEG) quando siano adeguatamente motivate e fondate su CTU; tali censure rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate
- Se si impugnano conteggi tecnici (TAEG/TEG, ammortamenti), è essenziale fornire nei ricorsi in Cassazione una specifica e puntuale indicazione degli errori materiali o metodologici contestati e richiamare espressamente gli atti e i calcoli critici, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art.366 c.p.c.
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale (es. art.20 comma11 L.R. Sicilia) elimina quella linea di difesa: la Corte di legittimità rileva l'inapplicabilità della norma se la Consulta l'ha annullata
- Le contestazioni su presunte violazioni di trasparenza bancaria o usura devono essere dimostrate con riferimento puntuale agli atti contrattuali e ai calcoli: la sola allegazione generica non basta e porta a rigetto o inammissibilità
- Nel riparto di oneri/comtributi fra mutuante, mutuatario e terzi (es. Regione), se non è provato che la quota fosse stabilita in misura fissa e indipendente dall'importo, i giudici possono mantenere la proporzione originaria nella ricalcolazione delle rate
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