Cassazione Civile, Sentenza n. 41775/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento (notificata il 20.12.2010) derivante da avviso di liquidazione dell'imposta di registro su sentenza del Tribunale di Taranto (n.1735/2001). La CTR aveva ritenuto invalida la notificazione del prodromico avviso di liquidazione (notificato il 12.05.2006 a mezzo servizio postale e consegnato a persona terza senza che fosse inviata la "lettera raccomandata" di conferma), applicando retroattivamente la modifica introdotta dall'art.36, co.2-quater d.l.248/07 conv. in l.31/08; in conseguenza aveva ammesso la Frascolla a contestare il merito della pretesa, ritenendo inoltre che l'imposta non fosse dovuta perché la sentenza attribuiva credito al defunto Vincenzo Frascolla e Rita non era erede testamentaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia ed ha cassato la sentenza impugnata. Decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., la Corte ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso del 12.05.2006 secondo la formulazione dell'art.7 L.890/82 vigente ratione temporis (che non imponeva l'invio della raccomandata di notifica in caso di consegna non personale), e ha escluso l'efficacia retroattiva della norma introdotta dall'art.36, co.2-quater (entrata in vigore il 1.3.2008) se non espressamente prevista. Poiché la notificazione dell'atto prodromico era regolare e non era stata impugnata nei termini, l'impugnazione della cartella risultava preclusa per ragioni attinenti al fondo della pretesa (articoli 19 e 21 d.lgs.546/92). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 7 legge 20 novembre 1982, n. 890
La notificazione a mezzo servizio postale, nella formulazione vigente al 12.05.2006, non richiedeva l'obbligo integrativo dell'invio della lettera raccomandata di avviso qualora non fosse stata effettuata la consegna personale; pertanto la notificazione del 2006 è considerata valida.
art. 36, co.2-quater d.l. 248/2007 conv. in l. 31/2008
"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"
Ha introdotto l'obbligo della raccomandata di conferma per le notifiche a mezzo posta, ma la Corte ha rilevato che tale disposizione si applica solo alle notifiche effettuate a far tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione (1.3.2008) e non retroattivamente alle notifiche anteriori.
art. 36, co.2-quinquies d.l. 248/2007 conv. in l. 31/2008
"Le notificazioni delle sentenze gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi e' stata consegna del piego personalmente al destinatario e se e' provato che questi non ne ha avuto conoscenza"
Prevede una limitata retroattività della modifica (solo per le notifiche di sentenze già effettuate), dimostrando che il legislatore ha voluto esplicitare le eventuali eccezioni alla regola generale di non retroattività; ciò rafforza l'interpretazione secondo cui la modifica non si applica alle notifiche di atti tributari pregresse.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (richiamato)
Fondamento giuridico del motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto).
articoli 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme che disciplinano termini e modo di impugnazione degli atti tributari: la mancata impugnazione dell'avviso prodromico nei termini preclude la contestazione successiva della cartella di pagamento nella parte relativa al fondo della pretesa.
art. 384 c.p.c. (richiamato)
Base per decidere nel merito in sede di cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Cass. Sent. n. 6345/2013 (giurisprudenza citata)
Giudicati precedenti confermano che l'obbligo della raccomandata di avviso introdotto dall'art.36 co.2-quater si applica solo alle notifiche eseguite a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e non presenta profili di illegittimità costituzionale.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una notificazione a mezzo servizio postale occorre riferirsi alla disciplina vigente alla data di esecuzione della notificazione; le modifiche successive non si applicano retroattivamente salvo che la legge non lo dichiari espressamente.
- La previsione di retroattività di una disposizione introdotta dal legislatore va ricercata espressamente nella norma di conversione: se il legislatore intende estendere il nuovo regime a situazioni pregresse lo dichiara esplicitamente (come avvenuto per le sentenze), altrimenti va esclusa la retroattività.
- Quando la notificazione dell'atto prodromico (es. avviso di liquidazione) è risultata regolare secondo la disciplina vigente, la parte che non l'ha impugnata nei termini perde la possibilità di contestare successivamente, nella sede della cartella di pagamento, il merito della pretesa; in tali casi l'opposizione alla cartella è preclusa nella parte relativa al fondo.
- Se si intende far valere modifiche procedurali introdotte dopo la notificazione (ad es. nuovi adempimenti postali), è necessario verificare se la norma prevede esplicitamente efficacia retroattiva e, in caso contrario, impugnare tempestivamente l'atto alla data della notificazione.
- In lite tributaria è utile controllare sempre le date rilevanti (data notificazione atto prodromico, data di entrata in vigore delle norme sopravvenute) e, in caso di notificazione precedente a modifiche procedurali, assumere che tali modifiche non incidano sulla validità delle notifiche già perfezionate salvo diversa disposizione normativa.
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