Cassazione Penale, Sentenza n. 26235/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Firenze, delle condanne per reati in concorso: Giuseppe contestava la valutazione del compendio indiziario relativa al capo B (rapina in concorso), sostenendo che i dati probatori (in particolare l'uso della vettura) non consentivano di superare il ragionevole dubbio circa il suo ruolo, che sarebbe stato meramente di "autista" e concorrente morale; Glauco deduceva vizi in relazione al riconoscimento della recidiva qualificata (mancata motivazione concreta sull'aumento della pericolosità sociale) e lamentava che non fosse stata considerata, nel calcolo della pena complessiva per la continuazione, l'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. riconosciuta per il solo capo B.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per riproposizione di doglianze di merito già esaminate e motivate nei giudizi di merito. Nel merito ha ritenuto congrua e logica la motivazione delle corti di merito: la convergenza di tracciamenti, localizzazione del veicolo e condotte successive ha formato un compendio indiziario idoneo a sostenere la responsabilità di Giuseppe nel ruolo contestato; per Glauco la Corte ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento della recidiva pluriqualificata e ha escluso che l'attenuante obiettiva riconosciuta per il capo B potesse essere trasferita sul reato più grave (capo A) ai fini della determinazione della sanzione complessiva. I ricorrenti sono stati altresì condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma procedurale richiamata per il tipo di motivi dedotti in cassazione; indica il regime di impugnazione e i motivi utilizzabili in cassazione nel procedimento specifico
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte qui applica il principio limitativo secondo cui il sindacato di legittimità verifica l'effettività, la non manifesta illogicità, la non contraddittorietà e la compatibilità logica della motivazione, escludendo la rinnovata valutazione del merito probatorio
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a profili di violazione di legge sostanziale; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sulla loro incidenza nel calcolo della pena per la continuazione
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Circostanza attenuante obiettiva riconosciuta in relazione al reato indicato (capo B); la Corte ha interpretato che detta attenuante opera esclusivamente rispetto al fatto per il quale è riconosciuta e non si trasla sul reato più grave posto a base della continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, l'irrogazione di ammenda a carico del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti anche alla Cassa delle ammende
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata quale riferimento giurisprudenziale per la quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non è luogo per rinnovare la valutazione del materiale probatorio: sono inammissibili i motivi che si limitano a contestare la persuasività della prova senza dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità della motivazione di merito.
- Per contestare il riconoscimento della recidiva è necessario un concreto confronto con la motivazione di merito: va dimostrato in che modo la valutazione dei precedenti e la loro incidenza sulla pericolosità sociale sia stata illogica o inadeguata.
- Le circostanze attenuanti obiettive riconosciute per un reato specifico non si trasferiscono automaticamente ad altro reato più grave collegato per continuazione; ciascuna circostanza va applicata al fatto cui si riferisce.
- La reiterazione di argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di merito, senza un'argomentata critica della motivazione impugnata, rende il ricorso inammissibile per mancanza della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento censurato.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella scelta di proporre il gravame.
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