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Sentenza

Sentenza n. 827/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento in parte qua 1) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR E. 0000280 del 19 maggio 2025 di compatibilità ambientale riguardante “ID 9608 – Progetto di un impianto eolico denominato “Terranova” composto da 10 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Terranova da Sibari (CD); Corigliano Rossano (CS) e Spezzano Albanese (CS)” rilasciato a PLT Energia srl nella parte in cui “è espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali per il progetto di un impianto eolico denominato “Terranova”, composto da 10 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW, e delle relative opere di connessine alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Terranova da Sibari (S), Corigliano Rossano (CS) e Spezzano Albanese (CS), nonché parere favorevole circa la conformità del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR n. 120 del 2015, fatte salve le prescrizioni di cui alla specifica condizione ambientale” (art. 1); “devono essere ottemperatele condizioni ambientali di cui al Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 627 del 13.3.2025” (art. 2); “devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al Parere reso con nota prot. \0914-P del 14.4.2025 del Ministero della Cultura- Soprintendenza Speciale per il PNRR “(art. 3); 2) del parere n. 627 del 13.3.2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Commissione Tecnica PNRR- PNIEC - Registro Ufficiale E.0003976 del 19.3.2025 – avente ad oggetto “Istruttoria di Valutazione Impatto Ambientale. Progetto di un impianto eolico denominato “Terranova” composto da 10 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW da localizzarsi nei comuni di Terranova da Sibari (CS) e Corigliano Rossano (CS) ID:9608” prot. E. 0003976 del 19.3.2025, nella parte in cui alla condizione n. 1 punto 4) prevede che “laddove dovesse essere, nelle competenti sedi, accordata la priorità al progetto con ID 8822, gli aerogeneratori indicati con le sigle TRN01 e TRN03 non potranno essere realizzati. Laddove, invece, dovesse essere data priorità al progetto con ID10880, solo gli aerogeneratori TRN01 e TRN10 potranno essere aggiornati”, alla condizione n. 1 punto 7) “si richiede lo stralcio dell’aerogeneratore TR07 a causa della sua prossimità a due nidi di gheppio, uno di poiana e tre siti rifugio per i chirotteri”; alla condizione n. 9 punto 2 “si richiede lo stralcio dell’aerogeneratore TRN02, la cui strada di accesso percorre un oliveto più adulto”; 3) del Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot n. Registro Ufficiale E. 711153 del 14.4.2025 MIC/MIC_SS-PNRR_U08/14/04/2025/0010914-P – Class. 34.43.01/10/2021 – SSPNRR Fac. 406.1 avente ad oggetto “ID 9608 Terranova da Sibari (CS) – Corigliano Rossano (CS) Spezzano Albanese. Progetto di un impianto eolico denominato “Terranova” composto da 10 aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 60 MW da localizzarsi nei comuni di Terranova da Sibari (CS) e Corigliano Rossano (CS). Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)” che esprime parere tecnico istruttorio favorevole nella parte in cui subordina il detto parere alle seguenti condizioni: “A. per quanto attiene gli aspetti paesaggistici”: “A.1.Oltre gli aerogeneratori da stralciare sulla base di quanto prescritto dalla Condizione n. 1 punto 4) e punto 7) e dalla condizione n. 9) punto 2 del parere della CTVA , dovranno essere stralciati dal progetto gli aerogeneratori TRN04, TRN08, TRN 09 a causa dell’interferenza con i beni architettonici Castelli Spinelli nel Comune di Terranova da Sibari e Palazzo lucchetti nel Comune di Spezzano Albanese” e “A.2. in ogni caso al fine di limitare gli impatti cumulativi nel contesto d’intervento, la distanza in tutte le direzioni tra gli aerogeneratori ammessi (sia tra i medesimi che con quelli già esistenti e/o autorizzati) sia non inferiore a 10 volte l’altezza massima dei medesimi aerogeneratori”; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC e, per quanto di competenza, del Ministero della Cultura al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202500913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di VIA positiva con prescrizioni relativo a un impianto eolico, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di compatibilità ambientale relativo a un impianto eolico composto da dieci aerogeneratori, nonché i pareri presupposti, contestando le prescrizioni che imponevano lo stralcio o la limitazione di diversi aerogeneratori. I primi quattro motivi riguardavano il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC: la ricorrente ha dedotto l’illegittima subordinazione della realizzazione di alcuni aerogeneratori alla priorità eventualmente riconosciuta a progetti di terzi, l’erronea valutazione degli impatti cumulativi rispetto a progetti non ancora autorizzati, l’irragionevolezza e sproporzione dello stralcio dell’aerogeneratore TRN07 per la presenza di nidi e rifugi faunistici e il travisamento dei presupposti fattuali relativi allo stralcio dell’aerogeneratore TRN02 per l’interferenza con un oliveto. Con il quinto motivo è stato contestato il parere della Soprintendenza, nella parte in cui imponeva lo stralcio degli aerogeneratori TRN04, TRN08 e TRN09 per la loro interferenza con beni architettonici, deducendo che la distanza dai beni culturali non comporterebbe un divieto assoluto e richiederebbe una valutazione puntuale. Con il sesto motivo è stata censurata la prescrizione che imponeva un’interdistanza minima pari a dieci volte l’altezza massima degli aerogeneratori, deducendo difetto di base normativa, difetto di istruttoria e di motivazione. Con il settimo motivo, ritenuto assorbente, la ricorrente ha dedotto carenza istruttoria, difetto di motivazione e violazione del contraddittorio procedimentale, poiché il decreto VIA non aveva dato specifico riscontro alle controdeduzioni presentate sui pareri della Commissione e della Soprintendenza, né aveva illustrato come le osservazioni e le informazioni raccolte fossero state valutate e integrate nella decisione. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danno emergente e lucro cessante.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che i pareri resi nel procedimento di VIA siano atti endoprocedimentali e che il termine per ricorrere decorra dal decreto conclusivo di VIA, adottato il 19 maggio 2025. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Corigliano Rossano e della Regione Calabria, non avendo tali enti adottato atti nell’ambito del procedimento impugnato. Nel merito ha accolto il settimo motivo, assorbendo gli altri. Il Collegio ha rilevato che i pareri della Commissione Tecnica e della Soprintendenza erano stati resi oltre i termini della procedura, dopo la sentenza che aveva ordinato all’amministrazione di provvedere, sicché la società non aveva potuto formulare tempestivamente controdeduzioni nella fase ordinaria prevista dall’art. 24 del d.lgs. 152/2006. Dopo avere conosciuto i pareri, la società aveva comunque presentato controdeduzioni, ma il decreto VIA si era limitato a richiamare genericamente osservazioni, integrazioni e chiarimenti, senza esaminare specificamente le controdeduzioni sui pareri né indicare come gli esiti della partecipazione e delle informazioni acquisite fossero stati considerati, come richiesto dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006. Il difetto era particolarmente rilevante perché la VIA, pur formalmente positiva, era lesiva in quanto subordinata a prescrizioni che incidevano significativamente sul progetto, senza che vi fosse un’ulteriore fase procedimentale analoga al preavviso di rigetto. Il Ministero non poteva colmare tale lacuna con una motivazione sviluppata per la prima volta nella memoria difensiva del giudizio, trattandosi di motivazione postuma inammissibile. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti della censura procedimentale, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo e assorbimento delle censure sostanziali sulle singole prescrizioni. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, essendo rimesso al riesercizio dell’amministrazione l’accertamento della spettanza del bene della vita, non era attualmente provata la reale spettanza dell’autorizzazione o della piena realizzazione del progetto e quindi mancava il presupposto della responsabilità risarcitoria. Le spese sono state poste per metà a carico del Ministero, mentre sono state compensate nei rapporti con il Comune e la Regione.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Il proponente dispone di 15 giorni, decorrenti dallo scadere dei 120 previsti per le pubblicazioni e il rilascio dei pareri di competenza, per presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni e le osservazioni ai pareri pervenuti.

    La disciplina impone una fase di controdeduzione del proponente sui pareri acquisiti e consente, all’esito, modifiche o integrazioni progettuali e una nuova fase di consultazione. Nel caso concreto, i pareri tardivi non avevano consentito lo svolgimento della fase ordinaria, rendendo necessario un contraddittorio effettivo prima della decisione conclusiva.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione [...] nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

    Il provvedimento di VIA deve motivare sulle osservazioni, sui pareri e sulle informazioni raccolte, indicando come gli esiti della partecipazione siano stati considerati. Un richiamo generico alle osservazioni e alle integrazioni non soddisfa tale obbligo quando le controdeduzioni riguardano prescrizioni sostanzialmente lesive.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione impedisce che le ragioni della decisione siano costruite per la prima volta nel processo; la motivazione deve risultare dal provvedimento conclusivo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il giudice richiama la funzione del contraddittorio procedimentale nei procedimenti sfavorevoli, rilevando che una VIA formalmente positiva ma fortemente condizionata può essere comunque lesiva e richiede uno specifico confronto con le controdeduzioni del proponente.

  • art. 30 c.p.a.

    Il risarcimento per lesione di interessi legittimi richiede, oltre all’illegittimità dell’atto, la prova della concreta spettanza del bene della vita; tale requisito mancava perché l’amministrazione doveva ancora riesercitare il potere.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’avvio della procedura di VIA, nell’ambito della quale si svolgono pubblicazione e consultazione pubblica.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA, il decreto conclusivo è l’atto immediatamente lesivo impugnabile, mentre i pareri acquisiti durante l’istruttoria hanno natura endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili prima della decisione finale.
  • Quando i pareri ambientali siano acquisiti tardivamente, dopo la scadenza della fase ordinaria di partecipazione, l’autorità competente deve garantire al proponente un contraddittorio effettivo prima dell’adozione della VIA conclusiva, consentendogli di conoscere e contestare le valutazioni sopravvenute.
  • Il provvedimento di VIA deve motivare specificamente sulle osservazioni, sulle controdeduzioni, sui pareri e sulle informazioni acquisite, indicando come gli esiti della partecipazione siano stati integrati o considerati nella decisione; il mero richiamo generico agli atti istruttori non è sufficiente.
  • Una VIA formalmente positiva, ma subordinata a prescrizioni che incidono significativamente sulla consistenza o sulla realizzabilità del progetto, può avere contenuto lesivo e non esonera l’amministrazione dall’obbligo di confrontarsi specificamente con le controdeduzioni del proponente.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio, mediante le proprie difese, la motivazione mancante del provvedimento di VIA: la confutazione delle deduzioni del proponente deve risultare, almeno sinteticamente, dall’atto conclusivo.
  • L’accertamento dell’illegittimità procedimentale della VIA non fonda di per sé il risarcimento del danno quando l’amministrazione debba ancora riesercitare il potere e non sia stata provata la concreta spettanza del bene della vita, quale la piena realizzazione del progetto autorizzato.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiAmbienteProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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