Cassazione Penale, Sentenza n. 40081/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per via straordinaria (art. 625-bis c.p.p.) la decisione della Corte che aveva confermato la condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 81, comma 2, e 110 c.p. e art. 8 d.lgs. n. 74/2000) sostenendo che i giudici di merito avessero integralmente richiamato e fatto proprio il contenuto del processo verbale di constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza, documento mai acquisito al fascicolo dibattimentale. Grussu deduceva violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p. e denunciava un "errore di fatto" della Corte di Cassazione, per avere erroneamente ritenuto che le decisioni di merito si fossero fondate su materiale probatorio validamente acquisito invece che su un documento non utilizzabile.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso straordinario manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il vizio prospettato non rientri nei limiti dell'art. 625-bis c.p.p., poiché il rimedio è limitato agli errori di percezione degli atti del giudizio di legittimità che abbiano inciso sulla decisione, e non consente un riesame del merito o della motivazione delle decisioni. La Corte ha verificato che i giudici di merito avevano comunque fondato la loro decisione su documentazione e dichiarazioni testimoniali regolarmente acquisiti, e che la valutazione probatoria non risultava contraddittoria o manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). La condanna penale di merito resta quindi confermata.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è strettamente limitato agli errori di fatto consistenti in "sviste" o travisamenti percettivi nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano inciso sulla decisione; non apre a un nuovo scrutinio del contenuto motivazionale o del merito.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo originario relativo all'utilizzabilità di atti e documenti nel processo, con riferimento al principio di lettura e uso delle operazioni di polizia giudiziaria.
art. 526 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo originario in relazione ai mezzi di impugnazione e alle censure possibili; il ricorso straordinario non sostituisce gli ordinari rimedi contro vizi motivazionali.
artt. 81, comma 2 e 110 cod. pen.; art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Norme penali sostanziali in tema di concorso nel reato e di emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione dell'IVA: sono le fattispecie per le quali il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende per i ricorsi straordinari dichiarati inammissibili; applicata dalla Corte per determinare la somma di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a supporto del principio che consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei casi di ricorsi infondati o inammissibili.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 16103/2002, Basile; Sez. U., n. 18651/2015, Moroni)
Richiamate per precisare i limiti dell'art. 625-bis: l'errore di fatto ammesso deve essere un errore percettivo e decisivo, non un diverso apprezzamento valutativo o motivazionale.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e non un quarto grado di giudizio: è riservato a errori di percezione degli atti del giudizio di legittimità che siano incontrovertibili e decisivi sull'esito della decisione.
- Non possono essere fatti valere con il rimedio di cui all'art. 625-bis vizi della motivazione o della valutazione probatoria che richiedano un nuovo sindacato del merito: tali censure dovevano essere sollevate con i mezzi di impugnazione ordinari.
- Per configurare l'errore di fatto ammesso ex art. 625-bis occorre che la Corte stessa abbia travisato o omesso atti del proprio giudizio ("invenzione" o "omissione") in modo percepibile e decisivo, non semplicemente aver interpretato diversamente il contenuto motivazionale.
- Se la contestazione concerne l'utilizzabilità nel dibattimento di documenti (es. processi verbali della Guardia di Finanza), è fondamentale che la difesa sollevi tali eccezioni nei gradi di merito e con i relativi strumenti processuali; il rimedio straordinario non supplisce a rimedi non utilizzati.
- Quando si contesta che la sentenza di merito abbia riportato pedissequamente atti non acquisiti, è utile dimostrare concretamente l'assenza del documento nel fascicolo dibattimentale e l'effettiva dipendenza decisionale da quel documento; altrimenti la Cassazione può ritenere che il decisum si fondi su altri elementi acquisiti.
- La dichiarazione d'inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che non sussistano giustificazioni che escludano la colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40063/2022 del 24/10/2022
- Sentenza penale · 24 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40067/2022 del 24/10/2022
- Sentenza penale · 24 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40068/2022 del 24/10/2022
- Sentenza penale · 24 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40070/2022 del 24/10/2022
- Sentenza penale · 24 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40071/2022 del 24/10/2022
- Sentenza penale · 24 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40075/2022 del 24/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →