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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47400/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro emesso dal Tribunale nei confronti di Salvatore Perfetto. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali (artt. 27 e ss. del d.lgs. n. 159/2011) e censurava l'abnormità del provvedimento, sostenendo che il decreto di sequestro, emesso inaudita altera parte in vista di futura confisca di prevenzione, non sarebbe impugnabile davanti alla Corte e che dunque l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, l'impugnazione proposta avverso il decreto di sequestro del 03/03/2021 emesso dal Tribunale di Napoli. La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata del d.lgs. n. 159/2011 (artt. 10 e 27) secondo cui i provvedimenti di sequestro adottati nell'ambito della procedura di prevenzione (e la reiezione della revoca del sequestro) sono inoppugnabili davanti alla Corte di Appello; l'unico rimedio è l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione. Ha inoltre osservato che l'inammissibilità poteva essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), artt. 10 e 27

    Gli artt. 10 e 27 disciplinano il sistema impugnatorio in materia di misure di prevenzione: stabiliscono in maniera tassativa quali provvedimenti sono soggetti a ricorso (es. confisca, revoca del sequestro, restituzione della cauzione ecc.) e implicitamente escludono la possibilità di impugnare il decreto di sequestro inaudita altera parte mediante ricorso ordinario. Per i provvedimenti di sequestro il rimedio è l'opposizione nella forma dell'incidente di esecuzione.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Norma che consente la conversione del ricorso erroneamente proposto; nella giurisprudenza della Corte, il ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti inoppugnabili deve essere convertito, ove possibile, nell'incidente di esecuzione.

  • L. 27/12/1956, n. 1423, art. 4, commi 8 e 9

    Richiamata come normativa previgente che originariamente aveva fissato il medesimo sistema impugnatorio; la Corte ne deduce la continuità del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione anche con il codice antimafia.

  • L. 31/05/1965, n. 575, art. 3, comma 2-ter

    Ulteriore richiamo alla normativa antiracket/antimafia previgente che conferma il sistema limitativo delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione, richiamato per analogia storica e sistematica.

Massime di principio

  • I provvedimenti di sequestro adottati nell'ambito della procedura di prevenzione (soprattutto se emessi inaudita altera parte) sono, di regola, inimpugnabili mediante ricorso ordinario: il rimedio idoneo è l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione davanti allo stesso giudice.
  • Il sistema delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione è tassativo: solo alcune decisioni (es. confisca, revoca del sequestro, restituzione della cauzione, esecuzione sui beni) sono soggette a ricorso in sede di merito davanti alla Corte di Appello.
  • Se un ricorrente propone erroneamente un ricorso ordinario avverso un provvedimento inoppugnabile, il giudice di legittimità può dichiararne l'inammissibilità; ove sia percorribile, il ricorso può essere convertito nell'incidente di esecuzione secondo le regole processuali applicabili.
  • La questione dell'impugnabilità può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità: la Corte deve verificare la regolarità del mezzo di impugnazione e, se manca la possibilità di impugnazione, pronunciarsi sull'inammissibilità prima di entrare nel merito.
  • In procedure di prevenzione, la dimostrazione della lecita provenienza dei beni grava in pratica sul soggetto nei cui confronti è disposto il sequestro: l'assenza di giustificazioni valide circa l'origine delle risorse rafforza la legittimità del sequestro.
  • In casi simili è consigliabile agire tempestivamente con l'istanza/opposizione nella forma dell'incidente di esecuzione e predisporre documentazione probatoria sulla provenienza dei beni piuttosto che proporre un ricorso ordinario inesatto.

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