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Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 1908 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Obbligo di contraddittorio preventivo - Tributi non armonizzati - Accertamenti a tavolino - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, invocando le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La censura riguardava un accertamento svolto cosiddetto "a tavolino", cioè senza accessi, verifiche o ispezioni presso i locali del contribuente, e relativo a tributi non armonizzati.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, per i tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 opera esclusivamente in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali del contribuente e non si estende agli accertamenti a tavolino. Inoltre, la mera omissione del contraddittorio non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: il contribuente deve dimostrare una lesione effettiva e concreta del proprio diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie previste riguardano verifiche, accessi e ispezioni nei locali del contribuente.

    La norma è stata interpretata nel senso che il termine dilatorio e le garanzie del contraddittorio preventivo si applicano agli accertamenti preceduti da attività ispettive presso la sede o i locali del contribuente, ma non agli accertamenti eseguiti esclusivamente sulla base dei dati già disponibili all'Amministrazione.

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati, un accertamento svolto esclusivamente mediante analisi documentale o banche dati, senza accessi o verifiche presso il contribuente, non richiede di regola il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
  • La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre dimostrare quale concreta possibilità difensiva sia stata preclusa e quale pregiudizio effettivo ne sia derivato.
  • La presenza di un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali del contribuente può invece rendere applicabili le garanzie procedimentali previste dall'art. 12, comma 7.
  • La valutazione può cambiare per i tributi armonizzati o quando una specifica disposizione imponga espressamente il contraddittorio preventivo.

Testo integrale

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