Cassazione Penale, Sentenza n. 9583/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. e confermato dal Tribunale del riesame: 1) illegittimità del vincolo sulle quote di Italia Investimenti ritenuto non strumentale rispetto all'ipotesi di autoriciclaggio per 250.000 euro (si sarebbe dovuto vincolare direttamente la somma); 2) carenza di motivazione sul periculum, con valutazione del pericolo descritta come astratta; 3) per alcuni indagati, vizio di notifica dell'ordinanza al domicilio eletto; 4) mancato deposito dei decreti di intercettazione e conseguente inutilizzabilità delle captazioni; 5) difetto di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Rossi (per motivi manifestamente infondati o non deducibili in questa sede) e ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi proposti dall'avv. Vergine per quanto riguarda Italia Investimenti (la società non risultava parte nel giudizio di riesame e non poteva impugnare per la prima volta in Cassazione). Il giudice ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame: sussiste fumus dei reati contestati e la strumentalità di Italia Investimenti alle operazioni di autoriciclaggio è stata adeguatamente motivata (trasferimento di 250.000 euro alla società, rapporti familiari e ruolo del presunto dominus). Le doglianze relative alle intercettazioni sono state ritenute generiche perché mancavano i decreti allegati. Per dichiarata manifesta infondatezza, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 ter 1 cod.pen.
Delitti di autoriciclaggio contestati; la Corte ha ritenuto sussistere il fumus in relazione alle indagini che hanno documentato trasferimenti e operazioni distrattive
art. 316 ter cod.pen.
Reato contestato ad alcuni indagati; valutato nel complesso probatorio dal Tribunale del riesame e richiamato dalla Cassazione
art. 640 bis cod.pen.
Truffa aggravata contestata nel contesto delle indagini; ritenuta fondata in termini di fumus in combinato con le altre emergenze investigative
art. 325 cod.proc.pen.
Norma sulla legittimazione a proporre ricorso per Cassazione avverso ordinanze in materia cautelare; la Corte ha richiamato il limite sulla legittimazione e sul ruolo del difensore munito di procura speciale
art. 322 bis e art. 324 cod.proc.pen.
art. 322 bis e art. 324 cod.proc.pen.
Norme richiamate in tema di impugnazioni di provvedimenti cautelari e del rito del riesame; la Cassazione ha ricordato che questioni non dedotte dinanzi al giudice del riesame non sono deducibili in Cassazione salvo eccezioni tassative
art. 309, comma 5 cod.proc.pen.
art. 309, comma 5 cod.proc.pen.
Regola la trasmissione degli atti di intercettazione al giudice del riesame; la Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di allegare i decreti se non trasmessi al riesame
art. 616 cod.proc.pen.
Prevede le sanzioni per ricorsi manifestamente infondati; applicata la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023; Sez. 1, n. 31046 del 21/09/2016; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
massime giurisprudenziali richiamate nella motivazione
Richiamati principi su inammissibilità di motivi nuovi in Cassazione, obbligo di allegazione dei decreti di intercettazione e sul limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali (solo violazione di legge o vizi motivazionali radicali)
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo reale è molto limitato: è possibile solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile o illogico
- Solo chi era legittimato nel giudizio di riesame (o il difensore munito di procura speciale) può proporre valido ricorso per Cassazione; una società non parte nel riesame non può impugnare per la prima volta in Cassazione
- La mancata notifica al domicilio eletto non determina automaticamente la nullità dell'atto quando il difensore, legittimato, abbia comunque proposto il ricorso
- Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni in Cassazione è generalmente necessario allegare i decreti di autorizzazione/proroga se questi non sono stati trasmessi al riesame; senza tali allegazioni il motivo è generico e infondato
- Il sequestro delle quote societarie è legittimo quando la società risulti strumentale alle condotte illecite (es. trasferimenti di denaro alla società, ruoli di fatto di un dominus, rapporti familiari che dimostrino controllo), non è obbligatorio limitarsi al vincolo diretto sulle somme
- Chi propone motivi non plausibili o non già dedotti in sede di riesame rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e ad ammende ex art. 616 cod.proc.pen.
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