Sentenza n. 2238/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza civile del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese legali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Palermo, passata in giudicato, nella parte recante la condanna del Comune al rimborso delle spese del procedimento. Ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, senza che l'amministrazione provvedesse al pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., e ha ordinato al Comune di eseguire integralmente il titolo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento delle autonomie locali dell'Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione su istanza della parte interessata. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta e, nei casi richiesti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È posto a fondamento della penalità di mora, quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute fino all'effettivo soddisfacimento o, secondo quanto precisato dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titolo esecutivo, dopo la notificazione del titolo, concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina il compenso e le spese spettanti al commissario ad acta, da determinarsi e liquidarsi successivamente con decreto collegiale; il giudice richiama in particolare gli artt. 55, 56 e 71.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che contenga una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, quando sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento dopo la notificazione del titolo.
- In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare, per l'eventuale successivo inadempimento, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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