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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-465/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2019. — Falck Rettungsdienste GmbH e Falck A/S contro Stadt Solingen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro – Servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza – Trasporto in ambulanza qualificato. — Causa C-465/17

Giurisprudenza europea62017CJ0465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di prevenzione contro i pericoli di cui all’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE, includendovi i servizi di soccorso in emergenza e, a condizioni precise, il trasporto sanitario qualificato. Esclude però che il solo status di associazione di pubblica utilità attribuito dal diritto nazionale basti a qualificare un ente come senza scopo di lucro. La pronuncia chiarisce così il confine tra esclusione totale dall’ambito della direttiva e regime alleggerito per taluni servizi sanitari e di ambulanza.

Rinvio pregiudiziale su appalti pubblici: portata dell’esclusione per servizi di difesa/protezione civile e prevenzione contro i pericoli ex articolo 10, lettera h), direttiva 2014/24/UE, con riguardo ai servizi di soccorso e al trasporto sanitario qualificato.

La questione giuridica

Se i servizi di assistenza e cura in emergenza in ambulanza e il trasporto sanitario qualificato rientrino nella nozione di "servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione contro i pericoli" esclusi dall’applicazione della direttiva 2014/24/UE, oppure nei "servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza" soggetti al regime alleggerito; se organizzazioni di pubblica utilità riconosciute dal diritto nazionale possano essere considerate "organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro"; e se tale nozione comprenda enti che svolgono funzioni sociali senza finalità commerciale e reinvestono gli utili.

Principio di diritto

L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE va interpretato nel senso che l’esclusione riguarda anche l’assistenza prestata in emergenza in ambulanza da personale sanitario e il trasporto in ambulanza qualificato, purché quest’ultimo sia svolto da personale debitamente formato in pronto soccorso e riguardi un paziente esposto a rischio di peggioramento durante il trasporto. Inoltre, la nozione di "organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro" non può essere ricondotta automaticamente al solo riconoscimento nazionale come organizzazioni di protezione/difesa civile se tale riconoscimento non presuppone il perseguimento di uno scopo non lucrativo; vi rientrano invece gli enti che perseguono funzioni sociali, non hanno finalità commerciali e reinvestono gli utili nel proprio scopo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 10, lettera h), direttiva 2014/24/UE
  • Articoli 74-77, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 77, direttiva 2014/24/UE
  • Considerando 28, direttiva 2014/24/UE
  • Considerando 117, direttiva 2014/24/UE
  • Considerando 118, direttiva 2014/24/UE
  • GWB (articolo 107, paragrafo 1, punto 4)

Esclusione per servizi di soccorso e trasporto sanitario qualificato

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf nell’ambito di una controversia sull’affidamento diretto, da parte della Stadt Solingen, di un appalto di servizi di soccorso senza pubblicazione di bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Corte è chiamata a chiarire la portata dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE, che prevede un’esclusione per taluni servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Fatti e procedimento principale

Il comune di Solingen ha deciso di riaggiudicare per cinque anni il servizio di soccorso, comprendente sia interventi di emergenza con personale qualificato sia trasporto in ambulanza con assistenza sanitaria. Invece di pubblicare un bando a livello UE, ha invitato solo alcune associazioni di pubblica utilità, tra cui gli intervenienti nel giudizio nazionale, e ha affidato loro i lotti dell’appalto. Falck Rettungsdienste GmbH e Falck A/S hanno contestato l’aggiudicazione, sostenendo che l’appalto avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura aperta conforme al diritto UE.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE, che esclude dalla direttiva gli appalti relativi a servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione contro i pericoli, se forniti da organizzazioni senza scopo di lucro, con l’eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
  • i considerando 28, 117 e 118 della direttiva, decisivi per l’interpretazione teleologica della norma;
  • gli articoli 74-77 della direttiva 2014/24/UE, relativi al regime alleggerito per alcuni servizi sociali e altri servizi specifici;
  • l’articolo 77, che disciplina gli appalti riservati a determinate organizzazioni per taluni servizi sociali, sanitari e culturali.

Prime e quarta questione: nozione di prevenzione contro i pericoli e servizi di ambulanza

La Corte osserva che la direttiva non definisce la nozione di "prevenzione contro i pericoli" e che, secondo un’interpretazione autonoma e uniforme, tale nozione non si limita ai rischi collettivi. Essa comprende anche i rischi individuali, perché la formulazione dell’articolo 10, lettera h), richiama codici CPV riferiti a servizi che possono riguardare sia minacce collettive sia singole persone.

In particolare, la Corte afferma che:

  • l’assistenza ai pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario rientra nel codice CPV 75252000-7, relativo ai servizi di salvataggio;
  • il trasporto in ambulanza qualificato può rientrare nel codice CPV 85143000-3, relativo ai servizi di ambulanza, ma solo se è effettivamente prestato da personale debitamente formato in pronto soccorso e se riguarda un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto.

La presenza di personale qualificato a bordo non basta da sola: è necessario un rischio obiettivo di aggravamento durante il trasporto. La Corte collega questa lettura al considerando 28, che invita a non estendere l’esclusione oltre lo stretto necessario, ma allo stesso tempo conferma che i servizi di emergenza quotidiani sono coperti dalla deroga per preservare il carattere particolare delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Seconda e terza questione: nozione di organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro

Quanto alla qualità soggettiva dei prestatori, la Corte precisa che il riconoscimento nazionale come organizzazioni di protezione e difesa civile non basta di per sé a soddisfare il requisito europeo dell’assenza di scopo di lucro, se il diritto nazionale non subordina quel riconoscimento al perseguimento di una finalità non lucrativa.

La Corte aggiunge che costituiscono "organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro" le entità che:

  • hanno l’obiettivo di svolgere funzioni sociali;
  • non perseguono finalità commerciali;
  • reinvestono gli eventuali utili per realizzare il proprio scopo.

La Corte esclude che a tale nozione siano automaticamente applicabili le condizioni dell’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, poiché tale disposizione riguarda un diverso istituto: gli appalti riservati per taluni servizi a organizzazioni partecipative o cooperative nel regime alleggerito. Non vi è quindi equivalenza tra l’esclusione dell’articolo 10, lettera h), e il regime dell’articolo 77.

Decisione

La Corte risponde che:

  • l’assistenza ai pazienti in emergenza in ambulanza e il trasporto in ambulanza qualificato rientrano nella deroga dell’articolo 10, lettera h), a precise condizioni per il trasporto qualificato;
  • la nozione di organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro non può essere soddisfatta per il solo fatto del riconoscimento nazionale come enti di protezione civile, se il diritto interno non richiede la finalità non lucrativa;
  • invece, vi rientrano gli enti che perseguono funzioni sociali, non hanno finalità commerciali e reinvestono gli utili nel proprio scopo.

Implicazioni pratiche

Per le amministrazioni aggiudicatrici, la sentenza chiarisce che i servizi di soccorso in emergenza possono essere sottratti al regime ordinario degli appalti quando sono affidati a organizzazioni realmente senza scopo di lucro e rientrano nei codici CPV indicati. Per gli operatori economici, la decisione delimita la concorrenza nei servizi di emergenza e specifica quando il trasporto sanitario può essere escluso dalla disciplina generale o, al contrario, rientrare nel regime alleggerito degli articoli 74-77 della direttiva.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciservizi di soccorsotrasporto sanitarioprotezione civileservizi sociali

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