Corte di giustizia, Sentenza C-350/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019. — Mobit Soc.cons.arl contro Regione Toscana e Autolinee Toscane SpA contro Mobit Soc.cons.arl. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Articolo 5 – Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico – Articolo 5, paragrafo 2 – Aggiudicazione diretta – Nozione di “operatore interno” – Autorità che effettua un controllo analogo – Articolo 8, paragrafo 2 – Regime transitorio – Termine di scadenza dell’aggiudicazione diretta. — Cause riunite C-350/17 e C-351/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime transitorio del regolamento n. 1370/2007 rinvia l’applicazione dell’intero articolo 5 al 3 dicembre 2019. Per le gare avviate e concluse prima di tale data, l’autorità competente non doveva ancora rispettare le regole sull’aggiudicazione diretta e sull’operatore interno. Resta però applicabile l’articolo 4, che impone i limiti di durata dei contratti di servizio pubblico.
Regolamento (CE) n. 1370/2007: applicabilità temporale dell’articolo 5 alle gare bandite e aggiudicate prima del 3 dicembre 2019 per servizi pubblici di trasporto locale su strada.
La questione giuridica
Se l’articolo 5 del regolamento n. 1370/2007, in particolare le regole sull’operatore interno e sul divieto di partecipazione a gare extra moenia, si applichi a procedure di aggiudicazione avviate e concluse prima del 3 dicembre 2019; in via connessa, se il regime transitorio dell’articolo 8, paragrafo 2, lasci in vita la sola disciplina sull’aggiudicazione diretta o anche il resto dell’articolo 5 e se ciò incida sulla legittimità di un affidamento di durata superiore al 3 dicembre 2039.
Principio di diritto
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada svoltisi prima del 3 dicembre 2019; fino a tale data, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, le autorità competenti non sono tenute a rispettare le regole dell’articolo 5, pur restando soggette ai limiti di durata dell’articolo 4. Ne consegue che una decisione di aggiudicazione definitiva adottata prima di quella data per un contratto di concessione di trasporto locale su strada non può essere censurata per violazione delle regole dell’operatore interno o del divieto di partecipazione alle gare previsto dall’articolo 5.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Regolamento (UE) 2016/2338
- Direttiva 2004/17/CE
- Direttiva 2004/18/CE
Regolamento (CE) n. 1370/2007 e aggiudicazione di un contratto di trasporto pubblico locale
La Corte di giustizia, Quarta Sezione, è intervenuta in un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano relativo all’aggiudicazione di un contratto di concessione di servizi pubblici di trasporto locale nella Regione Toscana. La controversia riguardava, in particolare, l’eventuale applicabilità delle regole dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 a una gara bandita nel 2013 e aggiudicata definitivamente nel 2016.
Fatti e procedimento principale
La Regione Toscana aveva pubblicato un bando il 5 ottobre 2013 per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto locale su strada; la concessione aveva durata di 108 mesi. Dopo la partecipazione di Mobit e di Autolinee Toscane, l’appalto era stato aggiudicato in via definitiva a quest’ultima il 2 marzo 2016.
Mobit aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo, tra l’altro, che Autolinee Toscane avrebbe dovuto essere esclusa in quanto controllata dalla RATP, che a sua volta sarebbe stata un operatore interno titolare di un affidamento diretto in Francia e, come tale, soggetta ai limiti dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento n. 1370/2007. Il TAR Toscana aveva annullato l’aggiudicazione per irregolarità delle offerte; in appello, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e posto quattro questioni pregiudiziali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:
- se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 si applichi anche ad affidamenti diretti anteriori all’entrata in vigore del regolamento;
- se una persona giuridica di diritto pubblico titolare di affidamento diretto possa essere qualificata come "operatore interno" ai sensi del regolamento;
- se la successiva creazione di un ente pubblico amministrativo con poteri organizzativi possa incidere sul regime applicabile all’affidamento diretto;
- se una scadenza del contratto oltre il 3 dicembre 2039 renda l’affidamento non conforme agli articoli 5 e 8, paragrafo 3, o se vi sia una riduzione automatica a tale termine.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1370/2007, specie i considerando e gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 12;
- il regolamento (UE) 2016/2338, che ha modificato l’articolo 8, paragrafo 2, ma senza incidere sulla soluzione della causa;
- le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, richiamate dall’articolo 8 per i contratti che rientrano nei rispettivi ambiti;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte: applicabilità temporale dell’articolo 5
La Corte riformula il problema, ritenendo preliminare la questione dell’applicabilità ratione temporis dell’articolo 5. Osserva che il regolamento n. 1370/2007 è entrato in vigore il 3 dicembre 2009, ma l’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, prevede espressamente che l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conformi all’articolo 5 solo a decorrere dal 3 dicembre 2019.
Secondo la Corte, la formulazione della norma è chiara: durante il periodo transitorio decennale le autorità competenti non erano ancora vincolate dall’articolo 5 nella fase di aggiudicazione. Il riferimento all’"aggiudicazione di contratti" comprende la decisione definitiva di concludere il contratto, anche se la sua scadenza cade dopo il termine del periodo transitorio, fermo restando il rispetto dell’articolo 4 sulla durata massima dei contratti.
La Corte richiama inoltre:
- il considerando 31, che giustifica la previsione di un regime transitorio per consentire l’adattamento di autorità e operatori;
- i lavori preparatori, dai quali emerge la volontà di lasciare agli Stati membri una certa flessibilità;
- la successiva proposta di modifica della Commissione e il fatto che il legislatore, con il regolamento 2016/2338, non abbia mutato la portata del rinvio temporale all’articolo 5.
Effetti del regime transitorio e durata del contratto
La Corte precisa che il regime transitorio dell’articolo 8, paragrafo 2, non esclude l’applicazione dell’articolo 4. Pertanto, anche se l’articolo 5 non era ancora operativo per le gare del caso di specie, permaneva il limite di durata dei contratti di servizio pubblico di autobus, pari a dieci anni salvo le deroghe previste. Nel caso concreto, la durata di 108 mesi, cioè nove anni, risultava conforme al regolamento.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 devono essere interpretati nel senso che l’articolo 5 non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svolto prima del 3 dicembre 2019. Di conseguenza, un’autorità competente che aggiudichi prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada mediante una procedura di gara non è tenuta a conformarsi alle regole dell’articolo 5.
Principio affermato
Nel periodo transitorio previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007, l’articolo 5 è sospeso nella sua applicazione alle aggiudicazioni di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada fino al 3 dicembre 2019; tuttavia restano applicabili le norme sulla durata dei contratti di cui all’articolo 4.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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