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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-498/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2019. — Commissione europea contro Repubblica italiana. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettere b) e c) – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Violazione. — Causa C-498/17

Giurisprudenza europea62017CJ0498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro l’Italia in materia di discariche preesistenti. Ha ritenuto che, alla data rilevante del 19 ottobre 2015, numerose discariche non erano ancora state chiuse oppure non erano ancora state rese conformi alla direttiva 1999/31/CE. La pronuncia ribadisce che l’articolo 14 impone obblighi transitori stringenti e che fatti successivi non possono sanare l’inadempimento già consumato.

Inadempimento dell’Italia per mancata chiusura o messa in conformità di numerose discariche preesistenti ai sensi della direttiva 1999/31/CE.

La questione giuridica

Se la Repubblica italiana, rispetto a una serie di discariche preesistenti elencate nel ricorso, avesse adempiuto gli obblighi previsti dall’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE, vale a dire: chiudere al più presto le discariche che non avevano ottenuto l’autorizzazione a continuare a funzionare, oppure adottare le misure necessarie per renderle conformi alla direttiva quando l’autorizzazione era stata concessa. In particolare, se al 19 ottobre 2015 tali obblighi di completamento fossero stati eseguiti.

Principio di diritto

Gli Stati membri devono assicurare che le discariche preesistenti siano chiuse al più presto se non autorizzate a proseguire l’attività, oppure siano effettivamente rese conformi alla direttiva 1999/31/CE se autorizzate a continuare; non basta l’adozione formale di decisioni o piani se, alla scadenza rilevante fissata nel parere motivato, gli obblighi materiali di chiusura o di adeguamento non risultano eseguiti. La Corte ha quindi dichiarato che l’Italia era venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva per le discariche indicate nel dispositivo e l’ha condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 1 della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 7, lettera g), della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 8 della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 13 della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 1999/31/CE
  • Allegato I, punto 1, della direttiva 1999/31/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento dell’Italia per discariche preesistenti non chiuse o non adeguate

La causa è un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 258 TFUE. La controversia riguarda l’attuazione della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, con specifico riferimento agli obblighi relativi alle discariche preesistenti disciplinati dall’articolo 14.

Contesto normativo

La direttiva 1999/31/CE mira a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana derivanti dalle discariche, attraverso requisiti tecnici e operativi. Tra le disposizioni richiamate dalla Corte rilevano in particolare:

  • l’articolo 7, lettera g), che impone la presentazione di un piano di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
  • l’articolo 8, che condiziona il rilascio dell’autorizzazione al rispetto delle prescrizioni della direttiva e prevede, tra l’altro, una garanzia finanziaria;
  • l’articolo 13, che disciplina la procedura di chiusura e la chiusura definitiva;
  • l’articolo 14, che stabilisce un regime transitorio per le discariche già autorizzate o già operative al momento del recepimento;
  • l’articolo 18, paragrafo 1, sul termine di recepimento;
  • l’allegato I, punto 1, richiamato per i requisiti tecnici da salvaguardare.

Procedimento precontenzioso

La Commissione, dopo uno scambio di corrispondenza con le autorità italiane, ha inviato una lettera di diffida il 28 febbraio 2012 e successivamente un parere motivato il 22 novembre 2012. In seguito, tenuto conto di precisazioni e di una precedente sentenza della Corte relativa ad altre discariche italiane, ha emesso un parere motivato complementare il 19 giugno 2015. La data rilevante per valutare l’inadempimento è stata fissata al 19 ottobre 2015, termine concesso per rispondere al parere motivato complementare.

Oggetto dell’infrazione contestata

La Commissione ha distinto due ipotesi:

  • le discariche preesistenti che non avevano ottenuto l’autorizzazione a continuare a funzionare, per le quali l’Italia avrebbe dovuto far adottare misure di chiusura al più presto, ai sensi dell’articolo 14, lettera b), seconda frase, in combinato con gli articoli 7, lettera g), e 13;
  • le discariche che avevano ottenuto l’autorizzazione a continuare a funzionare, per le quali l’Italia avrebbe dovuto assicurare la piena conformità ai requisiti della direttiva entro il termine previsto dall’articolo 14, lettera c).

La Commissione ha inoltre evidenziato che, per molte discariche, gli atti nazionali apparivano ambigui, perché talvolta contenevano sia riferimenti a piani di adeguamento sia decisioni di chiusura successiva.

Difesa della Repubblica italiana

La Repubblica italiana ha sostenuto che per molte discariche erano stati adottati provvedimenti definitivi di chiusura oppure di adeguamento e che, in vari casi, la chiusura definitiva era stata poi eseguita in attuazione degli atti amministrativi già adottati. Ha anche affermato che l’eventuale ritardo riguardava l’esecuzione materiale dei lavori o delle operazioni di chiusura, e non la validità delle decisioni assunte.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE istituisce un regime transitorio derogatorio: le discariche preesistenti possono restare in funzione soltanto se vengono adottati, con la massima tempestività e comunque entro il 16 luglio 2009, i provvedimenti richiesti dalla direttiva.

In particolare:

  • l’articolo 14, lettera b), impone alle autorità competenti di decidere definitivamente se la discarica possa proseguire l’attività sulla base del piano di riassetto e, in caso contrario, di adottare le misure necessarie per la chiusura al più presto;
  • l’articolo 14, lettera c), richiede che, se la discarica è autorizzata a proseguire, i necessari lavori siano autorizzati e la discarica sia resa conforme alla direttiva entro il 16 luglio 2009.

La Corte ribadisce inoltre il principio costante secondo cui l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato; i fatti successivi non possono essere presi in considerazione. Nel caso di specie, la data decisiva è il 19 ottobre 2015.

Sulla base degli elementi non contestati o confermati in udienza, la Corte osserva che:

  • numerose discariche non erano ancora chiuse né conformi alla data rilevante;
  • alcune discariche sono state rese conformi solo nel 2017 o nel 2018, quindi troppo tardi;
  • eventuali giustificazioni tratte dall’ordinamento interno non possono escludere l’inadempimento, secondo una giurisprudenza costante.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE in relazione alle discariche elencate nel dispositivo, poiché non aveva adottato tutte le misure necessarie per farle chiudere o per renderle conformi alla direttiva. Ha inoltre condannato l’Italia alle spese, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • per le discariche preesistenti la direttiva 1999/31/CE impone obblighi concreti e tempestivi di chiusura o adeguamento;
  • non è sufficiente un atto amministrativo formale se alla data rilevante non risulta completata l’esecuzione delle misure necessarie;
  • gli eventi successivi alla scadenza del termine del parere motivato non eliminano l’inadempimento già verificatosi.

Come è indicizzato

Materieambientegestione dei rifiutidiscaricheinadempimento di uno stato

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