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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-590/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2019. — Henri Pouvin e Marie Dijoux contro Electricité de France (EDF). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettere b) e c) – Nozioni di “consumatore” e di “professionista” – Finanziamento dell’acquisto di un’abitazione principale – Mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest’ultimo, co-mutuatario in solido. — Causa C-590/17

Giurisprudenza europea62017CJ0590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio le nozioni di "consumatore" e "professionista" della direttiva 93/13. Un mutuo immobiliare concesso da un’impresa al proprio dipendente e al coniuge per l’acquisto dell’abitazione principale resta soggetto alla disciplina sulle clausole abusive, se il contratto è stipulato per fini privati e nell’ambito dell’attività dell’impresa. La circostanza che il prestito sia riservato ai dipendenti o che il finanziamento non costituisca l’attività principale del datore di lavoro non esclude l’applicazione della direttiva.

Direttiva 93/13/CEE: un mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro ai propri dipendenti e al coniuge co-mutuatario rientra nel rapporto professionista-consumatore; il dipendente e il coniuge sono consumatori e il datore di lavoro è professionista anche se il finanziamento non è la sua attività principale.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE, il dipendente di un’impresa e il suo coniuge, che contraggono con la medesima impresa un mutuo immobiliare riservato principalmente al personale dell’azienda e destinato a fini privati, debbano essere qualificati come consumatori e se l’impresa mutuante debba essere qualificata come professionista, anche quando la concessione di finanziamenti non costituisca la sua attività principale.

Principio di diritto

Ai fini della direttiva 93/13, il fatto che un mutuo sia concesso dal datore di lavoro al proprio dipendente, nell’ambito di un sistema di agevolazioni riservato al personale, non esclude la qualità di consumatore del dipendente e del coniuge co-mutuatario, se il finanziamento è destinato a fini privati; parallelamente, il datore di lavoro deve essere considerato professionista quando conclude tale contratto nell’ambito della propria attività, anche se l’erogazione di prestiti non è la sua attività principale.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 2, lettere b) e c), direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE

Mutuo agevolato concesso dal datore di lavoro e applicazione della direttiva 93/13

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese sull’interpretazione dell’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive. La controversia oppone due mutuatari, dipendente EDF e coniuge co-mutuatario, alla stessa EDF, che aveva concesso un mutuo immobiliare destinato all’acquisto dell’abitazione principale.

Fatti e procedimento principale

EDF aveva concesso nel 1995 un mutuo rientrante in un sistema di aiuti per l’accesso alla proprietà, riservato ai membri del personale. Il contratto prevedeva una clausola di risoluzione ipso iure nel caso di cessazione dell’appartenenza del mutuatario al personale EDF. Dopo le dimissioni del dipendente, EDF aveva invocato tale clausola e agito per il pagamento delle somme residue.

In primo grado il giudice aveva dichiarato abusiva la clausola di risoluzione automatica e aveva respinto la tesi della risoluzione ipso iure; in appello, invece, era stata affermata la validità ed efficacia della clausola, escludendosi l’applicabilità dell’articolo L. 132-1 del code de la consommation, sul rilievo che EDF avesse agito come datore di lavoro e non come professionista. I mutuatari hanno quindi proposto ricorso per cassazione.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama i considerando nono, decimo e quattordicesimo della direttiva 93/13, l’articolo 1, paragrafo 1, e soprattutto l’articolo 2, lettere b) e c), che definiscono rispettivamente:

  • il "consumatore" come la persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale;
  • il "professionista" come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività professionale, pubblica o privata.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • il dipendente che contrae il mutuo con il datore di lavoro sia un consumatore;
  • il coniuge co-mutuatario, pur non essendo dipendente, sia anch’egli un consumatore;
  • il datore di lavoro che concede il mutuo debba essere qualificato come professionista.

Ragionamento della Corte sulla nozione di consumatore

La Corte ricorda che la nozione di consumatore ha carattere oggettivo e dipende dal fine perseguito con il contratto, non dalle competenze o dalla qualità personale del soggetto. Conta quindi se il contratto sia concluso per fini estranei all’attività professionale.

Da ciò la Corte fa discendere che:

  • il fatto che una persona fisica concluda un contratto con il proprio datore di lavoro non impedisce, di per sé, la qualifica di consumatore;
  • il mutuo in causa non è un contratto di lavoro e non disciplina condizioni di lavoro, quindi non rientra nell’esclusione prevista per i contratti di lavoro;
  • la circostanza che il mutuo sia riservato a una categoria determinata di persone non fa venir meno la qualità di consumatore.

Ragionamento della Corte sulla nozione di professionista

Quanto al datore di lavoro, la Corte ribadisce che la nozione di professionista è ampia e funzionale: rileva se la prestazione resa si inserisca nell’ambito delle attività svolte a titolo professionale, anche se accessorie o non principali.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che un’impresa che concede un mutuo agevolato ai dipendenti:

  • dispone di un’organizzazione e di risorse tecniche e informatiche superiori a quelle del contraente persona fisica;
  • agisce nell’ambito della propria attività professionale, perché il vantaggio offerto ai dipendenti serve anche a trattenere e attrarre manodopera qualificata;
  • resta professionista anche se l’attività di finanziamento non è quella principale e anche se non vi è un reddito diretto derivante dal mutuo.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde affermando che:

  • il dipendente e il coniuge co-mutuatario devono essere considerati "consumatori" ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13;
  • l’impresa mutuante deve essere considerata "professionista" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), quando concede il mutuo nell’ambito della propria attività professionale, anche se il credito non costituisce la sua attività principale.

Principio affermato

La tutela della direttiva 93/13 si applica ai mutui immobiliari concessi da un datore di lavoro ai propri dipendenti per fini privati: il dipendente e il coniuge coobbligato conservano la qualità di consumatori e il datore di lavoro la qualità di professionista, con conseguente controllo sulle clausole eventualmente abusive.

Come è indicizzato

Materieclausole abusivediritto dei consumatorimutuo immobiliarerapporti datore di lavoro-dipendentequalificazione di professionista e consumatore

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