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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-127/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Direttiva 96/53/CE – Traffico internazionale – Veicoli conformi ai valori limite relativi ai pesi e alle dimensioni definiti in detta direttiva – Utilizzo di detti veicoli, immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato membro, nel territorio di un altro Stato membro – Sistema di autorizzazione speciale – Articoli 3 e 7 – Atto di adesione del 2003 – Disposizioni transitorie – Allegato XII, punto 8, paragrafo 3. — Causa C-127/17

Giurisprudenza europea62017CJ0127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Polonia in materia di circolazione dei veicoli pesanti. Ha ritenuto che la normativa polacca, limitando l’accesso di tali veicoli a una parte ristretta della rete stradale e imponendo autorizzazioni speciali per le altre strade, violasse gli articoli 3 e 7 della direttiva 96/53. La Corte ha anche escluso che la Polonia potesse invocare le disposizioni transitorie dell’atto di adesione del 2003 oltre il termine del 31 dicembre 2010. La Repubblica di Polonia è stata quindi condannata alle spese.

Inadempimento della Polonia per aver limitato la circolazione, nel traffico internazionale, di veicoli conformi ai limiti di peso per asse fissati dalla direttiva 96/53 mediante una rete di strade accessibili solo con autorizzazioni speciali.

La questione giuridica

Se la normativa polacca, che consente la circolazione dei veicoli conformi ai limiti di peso per asse della direttiva 96/53 solo su talune strade e, per le altre, solo previa autorizzazione speciale, sia compatibile con il divieto di rifiuto o restrizione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, con la deroga dell’articolo 7 e con le disposizioni transitorie dell’atto di adesione del 2003.

Principio di diritto

La Corte afferma che uno Stato membro non può limitare, in modo generale e per categorie di strade, l’accesso dei veicoli provenienti da altri Stati membri e conformi ai limiti di peso per asse della direttiva 96/53, né subordinare tale accesso a un’autorizzazione speciale, salvo restrizioni locali davvero circoscritte e giustificate dall’inadeguatezza specifica di singole strade o opere di ingegneria civile. La nozione di "traffico internazionale" dell’articolo 3, paragrafo 1, non si riduce alla sola rete transeuropea dei trasporti, e le deroghe transitorie dell’atto di adesione del 2003 non autorizzano il protrarsi oltre il 31 dicembre 2010 di un regime nazionale generalizzato di restrizione.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 96/53/CE
  • Direttiva (UE) 2015/719
  • Atto di adesione del 2003
  • Allegato XII, punto 8, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 2003
  • Decisione n. 1692/96/CE
  • Regolamento (UE) n. 1315/2013

Inadempimento della Polonia per restrizioni alla circolazione dei veicoli conformi alla direttiva 96/53

Si tratta di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia, relativo alla disciplina nazionale sull’uso, su alcune strade pubbliche, di veicoli commerciali conformi ai limiti di peso per asse previsti dalla direttiva 96/53. La Corte è chiamata a valutare se il sistema polacco di limitazione territoriale e di autorizzazioni speciali sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione contesta alla Polonia di aver ristretto l’accesso dei veicoli che rispettano i limiti di t 10 per asse semplice e t 11,5 per asse motore alle sole strade della rete transeuropea dei trasporti e ad alcune strade nazionali, imponendo per le altre strade pubbliche il rilascio di autorizzazioni speciali. Dopo una lettera di diffida, un parere motivato e gli scambi successivi, la Commissione ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 96/53/CE, in particolare gli articoli 3 e 7 e l’allegato I, punti 3.1 e 3.4;
  • la direttiva (UE) 2015/719, che modifica la direttiva 96/53;
  • l’atto di adesione del 2003, in particolare l’allegato XII, punto 8, paragrafo 3;
  • la decisione n. 1692/96/CE e il successivo regolamento (UE) n. 1315/2013 sullo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

Quadro normativo interno polacco

La normativa polacca prevedeva, da un lato, che la circolazione di veicoli con peso per asse motore semplice di t 11,5 fosse consentita sulle strade pubbliche ma con limitazioni per alcune categorie di strade individuate da elenchi ministeriali; dall’altro, che i veicoli non conformi ai limiti nazionali fossero autorizzati a circolare solo previa autorizzazione amministrativa speciale, a pagamento, con ulteriori vincoli per il trasporto di carichi divisibili.

Questioni controverse

La controversia si è concentrata su tre profili:

  • se la nozione di "traffico internazionale" dell’articolo 3 della direttiva 96/53 si riferisca a qualsiasi circolazione transfrontaliera o solo alle strade della rete transeuropea;
  • se l’articolo 7 consenta restrizioni così ampie, giustificate genericamente dall’inadeguatezza dell’infrastruttura stradale;
  • se le disposizioni transitorie dell’atto di adesione del 2003 autorizzino la Polonia a mantenere un regime restrittivo oltre il 31 dicembre 2010.

Ragionamento della Corte sull’articolo 3 della direttiva 96/53

La Corte interpreta la nozione di "traffico internazionale" secondo il significato ordinario, il contesto e la finalità della direttiva. Essa conclude che tale nozione copre qualsiasi circolazione di veicoli sul territorio di almeno due Stati membri, senza limitazione alla rete transeuropea o ad altre infrastrutture specifiche.

La Corte osserva che:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, vieta agli Stati membri di rifiutare o vietare l’uso, nel traffico internazionale, di veicoli conformi ai limiti dell’allegato I per ragioni inerenti a pesi e dimensioni;
  • la direttiva mira a eliminare gli ostacoli alla circolazione dei veicoli commerciali tra Stati membri;
  • restringere tale disciplina solo ad alcune strade svuoterebbe di efficacia la regola di libera circolazione.

La Corte respinge anche l’argomento della Polonia secondo cui tale lettura priverebbe di senso il secondo trattino dell’articolo 3, precisando che esso riguarda il traffico nazionale e lascia agli Stati membri un margine diverso per i casi puramente interni.

Ragionamento della Corte sull’articolo 7 della direttiva 96/53

L’articolo 7 è qualificato come deroga al principio generale della libera circolazione e quindi deve essere interpretato restrittivamente. Esso consente limitazioni solo per talune strade o opere di ingegneria civile, in situazioni specifiche in cui l’infrastruttura non è adatta alla circolazione di veicoli lunghi e pesanti.

La Corte rileva che il regime polacco non si fonda su valutazioni puntuali di singole strade o tratte, ma su limitazioni generalizzate per categorie di rete stradale e su un sistema di autorizzazioni che opera senza considerare caso per caso le condizioni dell’infrastruttura. Per la sua ampiezza, il regime nazionale non può essere giustificato dall’articolo 7, poiché finirebbe per trasformare l’eccezione nella regola.

Ragionamento sulle disposizioni transitorie dell’atto di adesione del 2003

La Polonia invocava l’allegato XII, punto 8, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 2003. La Corte osserva che quella disciplina prevedeva una deroga temporanea al combinato disposto della direttiva 96/53 e un calendario di adeguamento della rete stradale principale fino al 1° gennaio 2011, mentre la deroga esplicita per alcune strade scadeva il 31 dicembre 2010.

La Corte afferma che:

  • le disposizioni transitorie devono essere interpretate restrittivamente;
  • non possono essere estese oltre il termine espressamente fissato;
  • il richiamo al potenziamento progressivo della rete stradale non consente di mantenere indefinitamente limitazioni all’accesso dei veicoli conformi alla direttiva.

Pertanto, la Polonia non può fondare sul punto 8, paragrafo 3, dell’allegato XII un regime permanente o posteriore al 2010 di restrizioni generalizzate.

Sistema di autorizzazione speciale

Poiché l’accesso alle strade soggette a limitazioni dipende dal rilascio di autorizzazioni speciali, il sistema autorizzatorio è considerato dalla Corte una conseguenza del regime di restrizione già incompatibile con la direttiva. La Corte non esamina nel merito le modalità pratiche di rilascio o i costi delle autorizzazioni, perché il vizio deriva già dalla contrarietà del divieto di fondo agli articoli 3 e 7 della direttiva 96/53.

La Corte dichiara tuttavia irricevibili, perché nuovi rispetto al parere motivato, gli argomenti relativi alla discriminazione indiretta e alla restrizione della libera prestazione di servizi stradali.

Dispositivo

La Corte conclude che la Repubblica di Polonia, imponendo alle imprese di trasporti l’obbligo di munirsi di autorizzazioni speciali per la circolazione su alcune strade pubbliche, è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto degli articoli 3 e 7 della direttiva 96/53, letti in relazione ai punti 3.1 e 3.4 dell’allegato I. La Polonia è inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

Uno Stato membro non può subordinare, in via generale e per ampie porzioni della rete stradale, la circolazione nel traffico internazionale di veicoli conformi ai limiti di peso per asse fissati dalla direttiva 96/53 a un’autorizzazione speciale, né giustificare tale sistema con l’articolo 7 della medesima direttiva o con deroghe transitorie ormai scadute, poiché la nozione di traffico internazionale comprende ogni circolazione transfrontaliera e la deroga locale per infrastrutture inadeguate deve restare circoscritta a casi specifici.

Come è indicizzato

Materietrasporticircolazione dei veicoli pesantiinadempimento di uno stato membrorete transeuropea dei trasporti

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