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Sentenza

Sentenza n. 7403/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a. del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, prot. N. -OMISSIS- del 19.1.2026, comunicato in pari data, con cui la Sig.ra -OMISSIS- è stata esclusa dal concorso per l'ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul portale del Reclutamento il 6.6.2025, considerato che la stessa “presenta un tatuaggio (art. 11, comma 6, lett. c) del bando di concorso e paragrafo 8 criteri di valutazione delle discendenti norme tecniche) in regione CAVIGLIA SINISTRA visibile con l'uniforme”; del bando di concorso n. 167/1-4-2024 CC di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, recante “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, nonché del decreto prot. 167/1-11-2024 CC di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, relativo all'aumento del numero di posti messi a concorso; dell'atto all. al f. 167/2-5-2024 CC di prot. dell'8.8.2025, avente ad oggetto “norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; dell'atto avente ad oggetto “dettagli uniformi in uso considerate ai fini del bando di concorso”, pubblicato sul sito istituzionale del concorso; di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti, mai conosciuti da chi ricorre e che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato.

Giustizia amministrativa202602158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità psico-fisica, motivata dalla presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme nella regione della caviglia sinistra

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici e gli atti presupposti del concorso, comprese le norme tecniche sugli accertamenti e le disposizioni relative alle uniformi, deducendo l'illegittimità dell'esclusione determinata dalla ritenuta visibilità del tatuaggio con l'uniforme. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha convocato la candidata per un nuovo esame e ha successivamente espresso una nuova valutazione di idoneità, ammettendola alla successiva fase di accertamento dei requisiti psico-attitudinali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il nuovo provvedimento amministrativo aveva pienamente soddisfatto l'interesse della ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo fondato il gravame e ponendo le spese a carico del Ministero della Difesa. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali, IVA e CPA se dovuti e ulteriori accessori di legge. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 55 c.p.a.

    Indicato nell'epigrafe quale fondamento della domanda cautelare collegiale, non esaminata autonomamente per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adozione di un provvedimento amministrativo favorevole al ricorrente, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'atto sopravvenuto.
  • La rinnovazione della valutazione amministrativa che riconosca l'idoneità della candidata e consenta la prosecuzione della procedura concorsuale determina il pieno soddisfacimento dell'interesse azionato contro il precedente giudizio di non idoneità ed esclusione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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