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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25419/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

Un utente di un'utenza telefonica aziendale riferiva di avere subito un uso abusivo della linea, con chiamate effettuate nelle ore notturne e nei giorni festivi mentre l'ufficio era chiuso. Denunciava il fatto e conveniva in giudizio il gestore telefonico chiedendo il risarcimento dei danni, assumendo che la società avesse consentito la violazione e non avesse vigilato o avvisato di consumi anomali. La società si difendeva sostenendo che l'utenza fosse collegata a un centralino installato dall'utente e non fornito dal gestore, ritenuto causa delle deviazioni delle chiamate, e proponeva anche domanda riconvenzionale per il pagamento di consumi pari a euro 25.972,71. Il tribunale riconosceva l'inadempimento del gestore ma negava il risarcimento per difetto di prova del danno. La corte d'appello confermava tale esito e dichiarava inammissibile per difetto di specificità il primo motivo di appello relativo alla domanda riconvenzionale. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto generico il motivo di appello; con il secondo, violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apodittica e carente sul rigetto della domanda risarcitoria; con il terzo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il giudice considerato le prove offerte e per aver rigettato la domanda senza valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo motivo, relativo alla specificità del motivo di appello ex art. 342 c.p.c., e il secondo e terzo motivo, relativi al rigetto della domanda risarcitoria. Ha affermato che il motivo di appello era sufficientemente specifico perché individuava il capo impugnato e le ragioni di dissenso; ha inoltre rilevato che la corte di merito aveva rigettato la domanda di danno in modo apodittico, senza dare conto della valutazione delle prove offerte e senza spiegare la ritenuta insufficienza del materiale istruttorio. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è specifico quando individua chiaramente il capo della sentenza impugnato, i passaggi argomentativi censurati e le ragioni di dissenso idonee a determinare la modifica della decisione; non è richiesta una forma particolare né la riproduzione della sentenza impugnata con diversa formulazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; è censurabile in cassazione una decisione che rigetti la domanda in modo apodittico e senza dar conto della valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve considerare le prove offerte dalle parti; è denunciabile in cassazione l'omesso esame del materiale probatorio allegato, quando la decisione non lasci comprendere se le prove siano state valutate e con quali esiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non riguarda il merito della valutazione discrezionale delle prove, ma il mancato effettivo esame delle prove offerte; resta fermo il potere del giudice di attribuire alle prove il valore ritenuto congruo.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato come norma di modifica dell'art. 342 c.p.c. in tema di requisiti di specificità dell'atto di appello.

  • L. n. 134 del 2012

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 che ha novellato l'art. 342 c.p.c.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la specificità del motivo sussiste quando l'atto consente di individuare con chiarezza il capo della decisione impugnato, le rationes decidendi contestate e le ragioni del dissenso, senza che sia necessaria una forma sacramentale o uno schema espositivo prestabilito.
  • Il giudice che rigetta una domanda per difetto di prova deve dar conto, in modo comprensibile, delle prove dedotte e della ragione per cui esse siano ritenute insufficienti; una motivazione meramente assertiva o apodittica integra vizio censurabile in cassazione.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile quando non si contesta il prudente apprezzamento del materiale istruttorio, ma l'omesso considerazione delle prove offerte o la mancanza di una reale valutazione delle stesse.
  • La motivazione della sentenza deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specialmente quando la decisione si fonda sulla mancanza di prova del danno; in difetto, la statuizione è cassabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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