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Sentenza

Sentenza n. 2236/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.01.2025.

Giustizia amministrativa202505042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva dichiarato il diritto della ricorrente all'ottenimento della carta docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 21 gennaio 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; è ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di impartire gli ordini necessari e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina prevista dalla norma e dai relativi decreti attuativi.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • Per l'esecuzione nei confronti di un'amministrazione statale di un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro, l'azione di ottemperanza è proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Quando l'attività commissariale è affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientra nei suoi compiti istituzionali, non deve essere liquidato alcun compenso aggiuntivo.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione del giudicato può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e, se necessario, all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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