Cassazione Penale, Sentenza n. 46788/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione di tentata frode informatica aggravata e continuata, in concorso, in relazione a due condotte del 10 e 21 febbraio 2020: accesso abusivo al sistema informatico della Banca Intesa San Paolo (conto della "Amici di Nico ONLUS") e inserimento di due ordini di bonifico verso conti riconducibili agli imputati (Gambino, Astrid Gambino e Antonio Li Castri). La controversia verteva sulla competenza territoriale: il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la incompetenza in favore di Marsala ritenendo che l'ultimo atto diretto a commettere il reato fosse stato compiuto in Sicilia (residenza degli imputati e manipolazione del sistema informatico da lì), mentre il Tribunale di Marsala, dopo aver ricevuto gli atti e aver esercitato l'azione penale, ha sollevato conflitto negativo sostenendo che, non essendo noto il luogo dell'ultimo atto, andavano applicati i criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p. e che, poiché le residenze degli imputati ricadono in circondari diversi, dovesse applicarsi il criterio residuale dell'iscrizione per prima notizia (avvenuta a Lecce). Il Procuratore generale e la difesa di Li Castri avevano chiesto la competence di Marsala.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e, dopo esame, ha attribuito la competenza territoriale al Tribunale di Lecce. Motivazione: per il reato tentato è necessario individuare con sufficiente certezza il luogo dell'ultimo atto diretto a commettere il delitto; nel caso concreto non è stato dimostrato in quale luogo fisico sia stata compiuta l'ultima parte dell'azione telematica e la sola circostanza della residenza degli imputati non prova che l'illecita operazione sia stata eseguita da quelle località, dato il carattere virtuale e dematerializzato del fatto. Essendo dunque ignoto il luogo dell'ultimo atto e non essendo possibile risolvere la competenza col criterio della residenza (art. 9, comma 2) a causa di residenze in circondari diversi, va applicato il criterio residuale dell'art. 9, comma 3, per cui è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato: iscrizione originaria avvenuta a Lecce il 2 settembre 2020. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Lecce con le comunicazioni di rito (art. 32, comma 2 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 8, comma 4, cod. proc. pen.
"Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto"
La Corte richiama la necessità di individuare con sufficiente certezza il luogo dell'ultimo atto diretto alla consumazione; tale luogo deve essere determinato in una prospettiva naturalistica e finalistica. Se non è possibile identificarlo, il criterio non è applicabile.
art. 9, commi 1-3, cod. proc. pen.
"Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato ... Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato"
Regole suppletive a gradazione: prima il luogo dell'ultimo atto, poi residenza/dimora/domicilio dell'imputato (se cogente), infine, se ancora indeterminabile, il luogo della prima iscrizione della notizia di reato. Nel caso concreto il comma 2 risultava neutro per pluralità di circondari e si è applicato il comma 3.
art. 335 cod. proc. pen.
presenza citata in relazione alla registrazione della notizia di reato
Riferimento normativo per l'iscrizione della notizia di reato: il luogo dell'ufficio del P.M. che ha iscritto per primo la notizia assume rilievo per la competenza territoriale ai sensi dell'art. 9, comma 3.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
citato per le comunicazioni di trasmissione degli atti
Norma procedurale che disciplina le comunicazioni da effettuare in caso di decisione sul conflitto di competenza e trasmissione degli atti al giudice competente.
Massime di principio
- Per i reati tentati commessi per via telematica la semplice residenza dell'imputato non è sufficiente a collocare il luogo dell'ultimo atto: occorre prova del luogo fisico o di altri elementi che legittimino l'attribuzione spaziale dell'azione virtuale.
- Se il luogo dell'ultimo atto non è identificabile, si applicano in ordine i criteri di cui all'art. 9 c.p.p.: prima la residenza/dimora/domicilio dell'imputato; se questo criterio risulta neutro (più imputati in circondari diversi), si ricorre al criterio residuale della prima iscrizione della notizia di reato.
- Nelle indagini su frodi informatiche è essenziale acquisire log di sistema, tracciati IP, dati dei provider e documentazione bancaria che possano collegare operativamente l'azione illecita a una specifica località al fine di evitare conflitti di competenza.
- La natura "virtuale" dell'azione richiede cautela ermeneutica: i giudici non possono presumere automaticamente che l'operazione sia stata eseguita dal luogo di residenza degli imputati senza idonea prova tecnica.
- Per prevenire conflitti territoriali, l'autorità che riceve la prima notizia di reato assume un ruolo decisivo: la prima iscrizione può determinare la competenza se gli altri criteri non consentono una determinazione univoca.
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