Cassazione Penale, Sentenza n. 3330/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra il capo d'imputazione (impossessamento di una "macchina cambia monete" contenente euro 1.500) e la sentenza di merito, nonché vizio di motivazione; 2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria per la condanna (contestata la rilevanza delle anomalie del sistema d'allarme e la valutazione del cambiamento di versione della ricorrente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (non sussiste difformità sostanziale tra imputazione e sentenza: sia la macchina cambia monete sia la somma di euro 1.500 sono menzionate nell'imputazione e nella sentenza; l'abbandono successivo della macchina non esclude il furto). Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato sul piano logico probatorio. Tuttavia, accertato il maturare della prescrizione (termine di 12 anni e 6 mesi calcolato ex artt. 157 e 161 c.p.p. per il furto pluriaggravato commesso il 13/08/2009, spirata il 13/03/2022), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso è rigettato agli effetti civili.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra contestazione e sentenza: va esclusa la violazione quando non vi è difformità sostanziale tra i fatti contestati e la decisione; la verifica si basa sulla sostanza dei fatti e sulla possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto del capo d'imputazione.
art. 157 cod. proc. pen.
Norma rilevante al calcolo della durata della pena/procedimento ai fini della prescrizione; combinata con l'art. 161 ha determinato il termine di prescrizione applicabile al reato in esame.
art. 161 cod. proc. pen.
Norma che integra il calcolo del termine prescrizionale; in combinato disposto con l'art. 157 ha portato alla conclusione che il termine di prescrizione di 12 anni e 6 mesi per il furto pluriaggravato è spirato il 13/03/2022.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda la prova di cause di non punibilità: la Corte ha osservato l'assenza di prova evidente di cause di non punibilità riconducibili a tale disposizione, perciò non si è potuto annullare per cause di non punibilità diverse dalla prescrizione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999 (Graci)
Richiamato quale principio consolidato: la correlazione tra imputazione e sentenza si giudica sulla sostanza; violazione sussiste solo se vi è assoluta e reale difformità che pregiudichi i diritti di difesa.
Massime di principio
- La verifica della correlazione tra capo di imputazione e sentenza è sostanziale e non meramente letterale: occorre valutare se i fatti essenziali siano gli stessi e se l'imputato abbia potuto difendersi sull'oggetto della contestazione.
- L'abbandono successivo della cosa sottratta non esclude la consumazione del furto: è sufficiente che la cosa sia passata anche per breve tempo nella disponibilità dell'agente.
- La diversa versione fornita dall'imputato non è di per sé indice decisivo di innocenza; il giudice può valutarla insieme agli altri elementi probatori nel formare il convincimento.
- La prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna anche se le censure di merito sono infondate: il giudice della legittimità verifica e applica d'ufficio i termini di estinzione del reato ove emergano dagli atti.
- La determinazione del termine prescrizionale richiede il corretto impiego delle norme (es. artt. 157 e 161 c.p.p.); la difesa dovrebbe sollevare tempestivamente eventuali eccezioni procedurali per evitare decadenze.
- L'onere di dimostrare cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. grava su chi le invoca; in assenza di prova evidente tali cause non ostano alla valutazione della prescrizione.
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