Sentenza del 15/09/2015 n. 7263 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Rettifica della plusvalenza da cessione di ramo d'azienda - Valore di mercato accertato ai fini dell'imposta di registro maggiore del prezzo convenuto - Applicazione automatica del valore di mercato - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui ha rettificato la plusvalenza esclusivamente sulla base del valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro, maggiore rispetto al prezzo contrattuale. È stata quindi esclusa l’applicazione automatica del valore di mercato ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha rettificato la plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d’azienda utilizzando automaticamente il maggior valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro, senza considerare che, ai fini reddituali e dell’IRES, la plusvalenza deve essere determinata sulla base del prezzo di cessione effettivamente convenuto dalle parti. Il solo maggior valore di mercato rilevante per l’imposta di registro non dimostra, di per sé, l’esistenza di una maggiore componente positiva di reddito.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro
Ai fini dell’imposta di registro può assumere rilievo il valore venale o di mercato del bene o dell’azienda trasferita, secondo i criteri propri di tale imposta. Tale valore, tuttavia, non può essere automaticamente trasposto nella determinazione della plusvalenza imponibile ai fini reddituali.
Disciplina IRES della determinazione della plusvalenza da cessione d’azienda o ramo d’azienda
Ai fini reddituali, la plusvalenza deve essere determinata considerando il corrispettivo effettivamente pattuito e gli altri elementi fiscalmente rilevanti previsti dalla disciplina del reddito d’impresa. Il maggior valore di mercato accertato per l’imposta di registro costituisce, da solo, un elemento insufficiente per rettificare il prezzo dichiarato e la conseguente plusvalenza.
Massime di principio
- Il valore accertato ai fini di un’imposta non può essere automaticamente utilizzato per determinare la base imponibile di un’altra imposta, se le rispettive discipline prevedono criteri diversi.
- Nella cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, ai fini della plusvalenza IRES assume centralità il prezzo effettivamente convenuto dalle parti, non il mero valore di mercato utilizzato per l’imposta di registro.
- Un maggior valore di mercato può costituire un indizio per avviare o motivare un accertamento, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’occultamento di corrispettivi o l’esistenza di una maggiore plusvalenza imponibile.
- Per rettificare il reddito l’Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori, specifici e coerenti, che dimostrino l’inesattezza del prezzo dichiarato o l’effettiva percezione di un corrispettivo maggiore.
- In situazioni analoghe occorre distinguere i criteri di valorizzazione propri dell’imposta di registro da quelli applicabili alla determinazione del reddito d’impresa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 set 2015Sentenza del 15/09/2015 n. 472 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 15 set 2015Sentenza del 15/09/2015 n. 918 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 set 2015Sentenza del 15/09/2015 n. 926 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 15 set 2015Sentenza del 15/09/2015 n. 3856 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 set 2015Sentenza del 15/09/2015 n. 3878 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 15 set 2015Sentenza del 15/09/2015 n. 3880 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →