Cassazione Civile, Ordinanza n. 15483/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR resa in sede di rinvio, deducendo un vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 394, 324 c.p.c. e 2909 c.c. Sosteneva che il giudice del rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione e avesse deciso su questioni non devolute al rinvio. In concreto, la lite riguardava un avviso di accertamento notificato per il recupero a tassazione di imposte relative al 1995, emesso a seguito del diniego di agevolazioni fiscali richieste dalla contribuente ai sensi della L. n. 64 del 1986. La società aveva anche contestato la validità della notifica dell'atto impositivo; la CTR, in sede di rinvio, aveva ritenuto tardiva l'impugnazione dell'avviso e aveva comunque esaminato la dedotta nullità della notifica, respingendo l'appello della società. Il ricorso per cassazione insisteva quindi sull'asserita violazione dei limiti del giudizio di rinvio e sulla pretesa erroneità della decisione della CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva correttamente riesaminato l'intera controversia nei limiti del dictum rescindente, valutando sia la questione della dedotta nullità della notificazione dell'avviso sia, come questione pregiudiziale e rilevabile d'ufficio, la tardività del ricorso introduttivo, e che tale impostazione non era stata specificamente censurata dalla ricorrente. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna della società alle spese di lite e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione errori processuali, dedotti dalla società come violazione dei limiti del giudizio di rinvio.
art. 394 c.p.c.
il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e ai limiti del rinvio stesso.
art. 324 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere il vincolo derivante dal giudicato formatosi sulla decisione cassata.
art. 2909 c.c.
richiamato quale norma sull'autorità del giudicato, invocata dalla ricorrente per delimitare il potere del giudice di rinvio.
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la questione relativa al vizio di notifica dell'avviso doveva essere proposta con il ricorso introduttivo e non per la prima volta con memorie integrative.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
è stata ritenuta sussistente la condizione per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 64 del 1986
costituisce la base normativa dell'istanza di agevolazione fiscale il cui diniego ha dato origine all'avviso di accertamento.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il disposto sul contributo unificato aggiuntivo, come conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma può e deve riesaminare tutte le questioni ancora rilevanti che rientrano nell'oggetto devoluto dal rinvio, compresi i profili processuali pregiudiziali rilevabili d'ufficio.
- La dedotta nullità della notificazione di un atto tributario deve essere proposta tempestivamente con il primo atto difensivo utile, salvo che il vizio sia trattato come questione rilevabile d'ufficio; non è consentito introdurre tardivamente nuove eccezioni con semplici memorie integrative.
- Quando il giudice di rinvio fonda il rigetto su una questione pregiudiziale di rito, non è tenuto a esaminare il merito della pretesa tributaria se tale questione è idonea a definire il giudizio.
- In sede di legittimità, la censura per violazione dei limiti del rinvio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente quale parte del dictum rescindente sarebbe stata violata.
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