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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08542/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un podere agricolo in agro di Castelnuovo Cilento. L'ente regionale originario aveva assegnato il bene con patto di riservato dominio a un assegnatario, il quale successivamente aveva promesso di vendere il fondo a un terzo che ne era divenuto occupante. In un primo giudizio tra promittente venditore e occupante, il Tribunale aveva dichiarato nullo il preliminare e condizionato la restituzione del bene alla restituzione della caparra. In un secondo giudizio, separato, il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto originario di vendita con riservato dominio tra l'ente e l'assegnatario, condannando quest'ultimo alla restituzione del bene. L'ente, poi succeduto nella titolarità alla Regione Campania, ha quindi agito contro l'occupante per ottenere il rilascio del podere. In appello la Regione ha ottenuto la condanna alla restituzione del fondo; il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 100 c.p.c., 832 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Regione, sostenendo che l'eccezione fosse generica e che gravasse invece sull'attrice la prova della propria legittimazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita erronea qualificazione della domanda proposta dall'ente e poi coltivata dalla Regione; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per il mancato riconoscimento di un possesso idoneo a paralizzare la pretesa restitutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Regione era subentrata ope legis, per espressa previsione della legge regionale Campania n. 1/2007, in ogni rapporto giuridico dell'ente soppresso, compresi quelli attivi e passivi relativi al fondo; pur rilevando che il giudice di merito aveva impropriamente qualificato come generica l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la Corte ha confermato comunque il rigetto dell'eccezione in base al dato normativo del subentro. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché le censure non scalfivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva correttamente escluso che il giudicato formatosi nel giudizio tra promittente venditore e occupante potesse spiegare effetti nei confronti della Regione, soggetto estraneo a quel processo e titolare di un diritto autonomo e distinto fondato sul contratto originario di assegnazione con riservato dominio; inoltre, aveva accertato l'assenza di un valido titolo o ragione giustificativa del possesso o della detenzione del fondo da parte del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione ad agire della Regione; la Corte non ne fa applicazione decisiva, poiché la legittimazione discendeva dal subentro ope legis previsto da norma speciale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione o errata qualificazione della domanda; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 832 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione e al diritto di proprietà; non assume rilievo autonomo decisivo nella motivazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio in tema di legittimazione; la Corte conferma il rigetto dell'eccezione per effetto della previsione normativa di subentro

  • legge regionale Campania n. 1/2007, art. 37

    prevede la soppressione dell'ERSAC e il subentro della Regione Campania in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e privato

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • sentenza Tribunale di Vallo della Lucania n. 425/1983

    giudicato relativo al rapporto tra promittente venditore e occupante; non opponibile alla Regione

  • sentenza Tribunale di Vallo della Lucania n. 106/1984

    giudicato relativo alla risoluzione del contratto originario tra ente assegnante e assegnatario; non opponibile al ricorrente

Massime di principio

  • Il soggetto cui la legge attribuisce il subentro in ogni rapporto giuridico dell'ente soppresso è legittimato ad agire e a resistere nei giudizi relativi ai rapporti trasferiti, senza che sia necessario un ulteriore titolo probatorio diverso dalla previsione normativa di successione.
  • Il giudicato formatosi tra alcune parti non è opponibile a un terzo estraneo al relativo giudizio quando il terzo sia titolare di un diritto autonomo e indipendente rispetto al rapporto definito dalla precedente sentenza; gli effetti riflessi del giudicato non possono comprimere un diritto proprio del terzo.
  • La mera invocazione di un precedente giudicato, o di un condizionamento restitutorio stabilito in altro processo, non è sufficiente a paralizzare la pretesa restitutoria del titolare autonomo del rapporto se il soggetto convenuto non dimostra un valido titolo giustificativo del possesso o della detenzione del bene.
  • Le censure di ricorso per cassazione devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su autonomia del diritto azionato e su insussistenza di un titolo del detentore, motivi che attaccano profili diversi o non decisivi sono inammissibili.
  • Quando il bene è detenuto senza un valido titolo opponibile al soggetto titolare del diritto restitutorio, la domanda di rilascio deve essere accolta, a prescindere da rapporti interni o condizionamenti derivanti da altri giudizi tra soggetti diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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