Sentenza n. 1107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 400/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia, valevole anche quale diniego di iscrizione alla white list, e conseguente annotazione nel casellario informatico ANAC
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha contestato l'interdittiva antimafia fondata principalmente sulla relazione sentimentale della titolare con un soggetto destinatario di una misura di prevenzione e coinvolto in vicende penali di matrice mafiosa. Sono stati inoltre valorizzati l'assunzione di tale soggetto alle dipendenze dell'impresa, la coincidenza tra l'indirizzo della sede legale di una sua ditta individuale e l'abitazione della titolare, parentele controindicate riferibili a entrambi, precedenti penali di modesta offensività a carico della titolare, reiterati controlli di polizia del soggetto con persone pregiudicate e l'intestazione a quest'ultimo di un'attività analoga. L'appellante ha dedotto che il TAR non avrebbe adeguatamente considerato la successiva assoluzione del soggetto dal reato associativo, la prescrizione dell'altro reato, la successiva riabilitazione, l'ammissione al controllo giudiziario e il suo andamento positivo, nonché l'autorizzazione a mantenerlo nell'organizzazione aziendale. Ha inoltre censurato il difetto dei presupposti, la violazione degli artt. 91 e 100 del d.lgs. n. 159/2011, la violazione dell'obbligo di motivazione e il difetto assoluto di istruttoria. In appello sono stati altresì riprodotti motivi già dedotti in primo grado e formulati rilievi generici contro la sentenza del TAR. È stata infine chiesta l'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali e il rinvio della causa in attesa della conclusione della prevenzione collaborativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di rinvio, rilevando che il giudizio sull'interdittiva e gli esiti del controllo giudiziario volontario sono autonomi e che il principio è applicabile, per simmetria di ratio, anche alla prevenzione collaborativa. Ha respinto l'appello nel merito, ritenendo corretta la valutazione del quadro indiziario esistente al momento dell'adozione dell'interdittiva. Le vicende successive, quali assoluzione, riabilitazione, controllo giudiziario e relativo andamento, non potevano incidere sulla legittimità originaria dell'atto, salvo fornire la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario del Prefetto; esse possono eventualmente fondare una richiesta di aggiornamento dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011. L'assoluzione dal reato associativo non escludeva il rilievo amministrativo degli elementi indiziari, poiché lo standard probatorio dell'interdittiva è quello del più probabile che non, diverso da quello penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La prescrizione dell'altro reato non impediva di valorizzare gli accertamenti contenuti nella sentenza penale, secondo cui il soggetto aveva svolto intenzionalmente la funzione di prestanome. Il quadro risultava inoltre composto da ulteriori elementi convergenti, inseriti nello specifico contesto socio-ambientale. Il Collegio ha respinto anche l'istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, perché tardiva, priva dell'allegazione di gravi e giustificati motivi e non sorretta da necessità oggettive. Le spese sono state compensate e non è stata applicata la sanzione pecuniaria per il superamento dei limiti, in ragione della prossimità temporale dell'entrata in vigore della relativa disciplina.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
art. 91, comma 5, ultimo periodo
Le sopravvenienze successive all'interdittiva possono rilevare, se del caso, ai fini dell'aggiornamento dell'informazione antimafia, ma non determinano di regola l'illegittimità originaria del provvedimento.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
La prevenzione collaborativa non rende necessario sospendere il giudizio di impugnazione dell'interdittiva, in quanto i due procedimenti restano autonomi.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Gli esiti del controllo giudiziario volontario sono autonomi rispetto al giudizio di legittimità dell'interdittiva.
artt. 91 e 100 d.lgs. n. 159/2011
L'appellante ne ha dedotto la violazione per carenza dei presupposti dell'interdittiva, ma il giudice ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari raccolti.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta, poiché l'interdittiva risultava sostenuta da un quadro indiziario composito e ragionevolmente sufficiente.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Il Collegio ha rilevato possibili profili di inammissibilità dell'appello per la deduzione di elementi e vicende successive, senza tuttavia fondare su ciò la decisione, avendo respinto le censure nel merito.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Il Collegio ha rilevato la possibile genericità di alcune critiche alla sentenza di primo grado, ma ha comunque esaminato e respinto le censure nel merito.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.C.S. 22 dicembre 2016
limite di 70.000 caratteri, spazi esclusi
L'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali deve essere richiesta prima del deposito dell'atto e richiede gravi e giustificati motivi; la mera riproduzione dei motivi di primo grado non giustifica il superamento.
art. 7 d.P.C.S. 22 dicembre 2016
La richiesta successiva al deposito può essere ammessa solo in presenza di gravi e giustificati motivi, non allegati nel caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti menzionati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La legittimità di un'interdittiva antimafia deve essere valutata con riferimento al quadro indiziario esistente al momento della sua adozione; gli sviluppi successivi possono incidere sul giudizio solo se dimostrano in modo certo ed evidente un macroscopico errore originario dell'autorità prefettizia.
- Gli esiti dell'interdittiva antimafia e quelli del controllo giudiziario volontario o della prevenzione collaborativa appartengono a procedimenti autonomi e non impongono la sospensione del giudizio di impugnazione dell'interdittiva in attesa della conclusione delle misure di prevenzione.
- L'assoluzione penale non esclude automaticamente la legittimità dell'interdittiva antimafia, poiché il giudizio penale richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio, mentre la prognosi antimafia è fondata sul criterio del più probabile che non e può valorizzare elementi non sufficienti a integrare la responsabilità penale.
- Anche una sentenza penale dichiarativa della prescrizione può essere valorizzata nel procedimento antimafia per gli accertamenti fattuali e valutativi in essa contenuti, purché tali elementi siano posti in rapporto coerente con gli altri indizi disponibili.
- Le sopravvenienze favorevoli successive all'interdittiva, pur non determinando di per sé l'illegittimità originaria dell'atto, possono eventualmente essere fatte valere mediante istanza di aggiornamento dell'informazione antimafia.
- L'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dell'atto processuale deve essere richiesta, di regola, prima del deposito e deve essere sorretta da gravi e giustificati motivi; non è sufficiente riprodurre integralmente i motivi già dedotti in primo grado quando la sentenza impugnata li abbia esaminati analiticamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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