Cassazione Civile, Ordinanza n. 21434/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato i ricavi dell'anno 2005, recuperando a tassazione corrispettivi riferiti a quattro cessioni immobiliari non dichiarate e determinando maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. La controversia era nata dal fatto che la società non aveva risposto agli inviti dell'Ufficio a produrre chiarimenti e documenti. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile una memoria difensiva per difetto di procura, aveva ritenuto infondata la deduzione nuova sul contraddittorio preventivo, aveva confermato la legittimità dell'accertamento e aveva solo accolto parzialmente l'appello escludendo alcuni importi relativi a lavori in corso sulla base di documentazione prodotta tardivamente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12 d.lgs. 546/1992 e del principio del contraddittorio, per essere stato escluso dalla discussione il difensore privo di procura senza consentire la ratifica; 2) violazione del diritto di difesa per mancato contraddittorio preventivo e per avere la CTR ritenuto tardiva la relativa eccezione; 3) violazione degli artt. 29 e 39 d.P.R. 600/1973 per illegittimo ricorso all'accertamento induttivo, sostenendo che la contabilità fosse regolare e che i ricavi fossero già stati dichiarati o comunque riferibili ad anni precedenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e comunque infondato, perché la parte era già assistita da altri difensori e la presenza di un quarto difensore senza procura non imponeva alcuna sanatoria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sull'inammissibilità della memoria proveniente da soggetto privo di procura; inoltre ha ribadito che la deduzione di nuove ragioni in appello era preclusa. Ha respinto il terzo motivo osservando che il richiamo all'art. 29 era un mero errore materiale, che il metodo accertativo era comunque giustificato dalla mancata risposta agli inviti dell'Ufficio, e che la CTR aveva correttamente ricondotto la ripresa a un accertamento sostanzialmente analitico sui corrispettivi di quattro atti di vendita stipulati nel 2005. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non si era costituita.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario l'assistenza tecnica è necessaria; la sanatoria di difetti di rappresentanza o assistenza riguarda la fase di verifica della costituzione delle parti e non impone l'invito alla regolarizzazione in ogni situazione, specie quando la parte sia già assistita da altri difensori.
art. 39 d.P.R. 600/1973
L'accertamento era giustificato dalla mancata risposta agli inviti dell'Ufficio; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la ripresa fosse sostanzialmente analitica sui corrispettivi di specifici atti di vendita e comunque legittima alla luce dei presupposti normativi esistenti al momento dell'adozione dell'avviso.
art. 32 d.P.R. 600/1973
La mancata ottemperanza agli inviti dell'Ufficio integra il presupposto che consente l'accertamento induttivo nei termini richiamati dalla Corte.
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 917/1986
Per i beni immobili i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto, con conseguente imputazione dei ricavi all'esercizio di competenza.
art. 92 d.P.R. 917/1986
Le variazioni delle rimanenze finali concorrono alla formazione del reddito d'esercizio.
art. 19 bis d.P.R. 636/1972
Consente l'integrazione dei motivi solo nel giudizio di primo grado fino alla data di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza; è quindi preclusa la deduzione in appello di motivi nuovi o di nuove ragioni che richiedano fatti non dedotti prima.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'eccezione di nullità per difetto di procura o di assistenza tecnica deve essere specificamente autosufficiente e documentata; la mera allegazione non basta se non si produce l'atto di nomina o il verbale di udienza.
- Quando la parte è già validamente costituita e assistita da difensori muniti di procura, la presenza in udienza di un ulteriore difensore privo di procura non comporta di per sé l'obbligo del giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione.
- In cassazione non possono essere censurati motivi che colpiscono argomentazioni svolte solo ad abundantiam e prive di incidenza sul dispositivo, perché manca l'interesse a impugnare.
- Nel giudizio tributario di appello non è consentito introdurre per la prima volta nuove questioni o nuove ragioni di censura che richiedano l'allegazione di fatti non dedotti in primo grado, salva la specifica disciplina delle preclusioni processuali.
- L'accertamento induttivo può essere legittimamente fondato sulla mancata risposta del contribuente agli inviti dell'Ufficio e, nei limiti di legge, anche su presunzioni semplici o supersemplici; la successiva produzione in giudizio di documenti non fa venir meno il presupposto legale dell'atto impositivo.
- Se l'Ufficio recupera a tassazione i corrispettivi di specifiche vendite immobiliari, la questione va valutata in termini di imputazione temporale del ricavo all'esercizio di stipulazione dell'atto, non mediante generiche deduzioni sulla regolarità complessiva della contabilità o su indici statistici non pertinenti al caso concreto.
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