Sentenza n. 14279/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: - del provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo – Servizio I-Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante prot. n. 0010172-P del 29.11.2022, ad oggetto: “Provvedimento di rigetto dell'istanza di contributo annuale 2022 codice DOM-2022-127316-CESVAD-00001 – Articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017, modificato dal D.M. 25 ottobre 2021 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali”; - di tutti gli atti allo stesso connessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché ignoti al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del contributo annuale 2022 per l'acquisto di una nuova attrazione, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del contributo previsto dall'art. 34 del D.M. 27 luglio 2017 per l'acquisto di un padiglione miniscooter destinato a giostra autoscontro. Ha dedotto sei gruppi di censure. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento finale fosse fondato su ragioni nuove e diverse rispetto al preavviso di rigetto, nonché la violazione degli obblighi di partecipazione, collaborazione, istruttoria e motivazione. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto difetto e erroneità dell'istruttoria e della motivazione, sostenendo che il Ministero avrebbe dovuto segnalare ulteriori criticità documentali e consentire la produzione di documenti poi acquisiti dal fornitore. Con il quarto e il quinto motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle vicende relative ai vizi tecnici dell'attrazione, agli interventi di adeguamento e alla consegna definitiva avvenuta nel 2022, deducendo travisamento, difetto dei presupposti, sviamento, illogicità e violazione dell'art. 7 del D.M. 18 maggio 2007. Con il sesto motivo ha invocato l'efficacia di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal fornitore ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, sostenendo che essa comprovasse la consegna definitiva e il saldo nel 2022. Il Ministero aveva ritenuto la domanda inammissibile perché non risultavano rispettati i requisiti temporali e documentali dell'art. 34, comma 3, lettere a) ed e), del D.M. 27 luglio 2017: le fatture e la registrazione dell'attrazione risultavano riferibili al 2021, mentre la domanda riguardava il contributo 2022; inoltre mancavano documentazione fiscale completa, documento di trasporto e asseverazione tecnica terza relativa al bene ceduto in compensazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il provvedimento finale non avesse introdotto ragioni nuove: il preavviso aveva già indicato sia la tardività rispetto alla finestra temporale prevista dal decreto sia le carenze documentali, e il diniego si era limitato a rilevare che le osservazioni non avevano superato tali criticità. Il preavviso di rigetto non deve coincidere in modo puntuale e integrale con la motivazione finale, purché il nucleo sostanziale delle ragioni ostative sia stato previamente comunicato e il destinatario abbia potuto interloquire. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché la documentazione successivamente prodotta non avrebbe comunque potuto superare i requisiti temporali perentori relativi alle fatture e alla registrazione dell'attrazione. Il TAR ha quindi escluso il difetto di istruttoria. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati respinti: nelle procedure di concessione di contributi pubblici i requisiti di ammissibilità e le finestre temporali previste dalla disciplina regolamentare sono strettamente formali e perentori, per garantire parità di trattamento e buon andamento. Le vicende patologiche del contratto di compravendita, inclusi vizi dell'attrazione e successivi lavori di adeguamento, rilevano soltanto nei rapporti privatistici tra acquirente e fornitore e non consentono lo slittamento dei termini o la rimessione in termini. Il sesto motivo è stato respinto perché la dichiarazione sostitutiva del fornitore, peraltro priva di data certa di trasmissione, non può sostituire la documentazione fiscale e amministrativa tassativamente richiesta dal decreto né sovvertire la risultanza ufficiale della registrazione comunale dell'attrazione, già effettuata il 4 giugno 2021. La mancata costituzione del Ministero ha comportato la statuizione di nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire un effettivo contraddittorio sui motivi ostativi, ma non deve riprodurre integralmente e puntualmente la motivazione del provvedimento finale; è sufficiente che il nucleo sostanziale delle ragioni ostative sia stato previamente comunicato.
artt. 2 e 6 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione agli obblighi di conclusione, istruttoria e collaborazione; il TAR non ha ravvisato violazioni nel caso concreto.
art. 34, comma 3, lett. a), D.M. 27 luglio 2017
Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall’amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa: a) fatture di saldo, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. In caso di acquisto rateale sono ammesse fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data della presentazione della domanda (…).
La produzione di fatture conformi e riferibili alla finestra temporale prevista costituisce requisito documentale di ammissibilità; la relativa scansione temporale è stata ritenuta perentoria.
art. 34, comma 3, lett. e), D.M. 27 luglio 2017
e) documentazione comprovante l’avvenuta registrazione dell’attrazione oggetto dell’acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni (…).
Per il contributo 2022 la registrazione e l'attribuzione del codice identificativo dovevano risultare effettuate a partire dal 1° ottobre 2021; la registrazione del 4 giugno 2021 non soddisfa il requisito temporale.
art. 34, comma 3, lett. f), D.M. 27 luglio 2017
Richiede il documento di trasporto tra la documentazione necessaria per l'ammissibilità della domanda; la sua mancanza è stata considerata ulteriore carenza documentale.
art. 34, comma 10, D.M. 27 luglio 2017
Richiede l'asseverazione di un tecnico terzo sul valore del bene oggetto di compensazione; la mancata produzione concorre alla carenza documentale della domanda.
art. 4 D.M. 18 maggio 2007
Disciplina la registrazione delle attrazioni e l'attribuzione del codice identificativo; la registrazione comunale costituisce risultanza amministrativa ufficiale rilevante ai fini del contributo.
art. 47 d.P.R. 445/2000
Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal fornitore non può sostituire la documentazione fiscale e amministrativa tassativamente prescritta dalla disciplina del contributo né sovvertire le risultanze del provvedimento amministrativo di registrazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di contributi pubblici, i requisiti di ammissibilità e le finestre temporali stabilite dalla disciplina regolamentare possono assumere natura perentoria e strettamente formale quando ciò sia funzionale a garantire la par condicio tra i beneficiari e il buon andamento dell'azione amministrativa.
- Le vicende patologiche o gli inconvenienti emersi nell'esecuzione di un contratto privatistico di acquisto non consentono, di regola, di spostare le date oggettive risultanti dalla documentazione fiscale e amministrativa richiesta per l'accesso a un contributo pubblico, né determinano una rimessione in termini.
- Il provvedimento conclusivo adottato dopo il preavviso di rigetto non deve riprodurre integralmente né coincidere puntualmente con quest'ultimo; è sufficiente che le ragioni sostanziali del diniego siano riconducibili al nucleo ostativo già comunicato e che l'interessato abbia avuto la possibilità di interloquire.
- Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente da un soggetto privato non può sostituire la documentazione fiscale o amministrativa tassativamente prescritta da una disciplina di finanziamento pubblico, né prevalere sulle risultanze di un formale provvedimento amministrativo, soprattutto in assenza di prova certa della sua trasmissione.
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