Sentenza n. 14692/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - del provvedimento di diniego del Ministero delle imprese e del made in Italy (ex Ministero dello sviluppo economico) del 10 marzo 2023 con il quale è stata respinta l’istanza ID 179541 di contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali ex nuova legge Sabatini; - della comunicazione ex articolo 10-bis l. 241/1990 del 6 luglio 2022 con la quale il Ministero dello sviluppo economico comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ID 179541; - di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio presupposto, successivo, connesso e/o collegato, al momento non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali ex nuova legge Sabatini di cui all’istanza ID 179541 presentata in data 6 agosto 2021; nonché per la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno prioritariamente in forma specifica ovvero per equivalente nella misura che risulterà in corso di causa, anche determinato in via equitativa, oltre a rivalutazione e interessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego ministeriale del 10 marzo 2023 relativo all'istanza di contributo in conto interessi presentata il 6 agosto 2021 nell'ambito della Nuova Sabatini. Ha chiesto inoltre l'accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, prioritariamente in forma specifica. Nel corso del giudizio il Ministero ha annullato in autotutela il diniego il 20 luglio 2023, determinando il venir meno della controversia sull'atto impugnato. Le parti hanno quindi concordato sulla cessazione della materia del contendere, contestando soltanto la regolazione delle spese. Il Ministero sosteneva che l'accoglimento dell'istanza fosse dipeso da una sopravvenienza normativa; la ricorrente sosteneva invece che il provvedimento avrebbe dovuto essere riesaminato già alla luce del d.m. 25 marzo 2022, pubblicato il 28 giugno 2022, prima del preavviso di rigetto e, a maggior ragione, prima del diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'annullamento in autotutela del diniego e delle convergenti dichiarazioni delle parti. Ai fini delle spese ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto manifestamente fondata l'azione giudiziaria dell'impresa, poiché il d.m. 25 marzo 2022, che aveva rideterminato i codici Ateco consentendo l'accoglimento dell'istanza, era stato pubblicato prima del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e prima dell'adozione del diniego. Pur escludendo la colpevolezza dell'amministrazione, il Collegio ha considerato ingiustificato il mantenimento dell'atto e ha rilevato che l'autotutela era intervenuta circa due mesi dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto costituisce il momento procedimentale anteriore rispetto al quale era già intervenuta la pubblicazione del d.m. 25 marzo 2022 rilevante per la valutazione dell'istanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
d.m. 25 marzo 2022
Il decreto, pubblicato il 28 giugno 2022 e recante la rideterminazione dei codici Ateco, aveva consentito l'accoglimento dell'istanza di contributo; la sua pubblicazione era anteriore al preavviso di rigetto e al diniego.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e le parti concordano sul venir meno dell'oggetto della controversia, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La regolazione delle spese in caso di cessata materia del contendere può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base degli atti e della situazione normativa esistente al momento dell'adozione del provvedimento.
- Ai fini della soccombenza virtuale, una disciplina pubblicata prima del preavviso di rigetto e, a maggior ragione, prima del provvedimento finale, deve essere considerata dall'amministrazione nella valutazione dell'istanza; la sua esistenza esclude che l'accoglimento successivo possa essere qualificato come effetto di una sopravvenienza normativa imprevedibile rispetto alla decisione impugnata.
- Anche in assenza di colpevolezza dell'amministrazione, la manifesta fondatezza dell'azione del privato e l'intervento dell'autotutela solo dopo la proposizione del ricorso giustificano la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
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