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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18348/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativa all’anno d’imposta 2011, emesso a seguito di un controllo presso un CTD gestito dal ricorrente e operante per conto di un bookmaker estero. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che non potesse essergli imputata la soggettività passiva principale dell’imposta, che i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale dell’imposta fossero stati interpretati in modo errato, che dovesse essere sollevata o applicata un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di settore, che il metodo induttivo di accertamento fosse incostituzionale, che non fosse applicabile l’esimente per obiettiva incertezza normativa, che vi fossero profili di contrasto con il diritto UE e con la CEDU (anche in tema di ne bis in idem e proporzionalità delle sanzioni), e che fossero errate anche le spese di lite liquidate in favore dell’ufficio difeso da un proprio funzionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, e in parte comunque infondati, i motivi relativi alle asserite carenze motivazionali della sentenza regionale e alle questioni sul presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale dell’imposta, osservando che la CTR non aveva specificamente affrontato le questioni nei termini prospettati e che, comunque, la giurisprudenza di legittimità già consolidata escludeva la fondatezza delle censure. Ha inoltre respinto le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale, rilevando che le questioni erano già state risolte in senso sfavorevole al contribuente. Il motivo sulla legittimità del metodo induttivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché il ricorrente non aveva indicato elementi concreti idonei a giustificare una disciplina diversa e la prova contraria restava comunque possibile. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché nel processo tributario l’Agenzia ha diritto alla rifusione delle spese anche se assistita da propri funzionari. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    individua il presupposto dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive; la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’imposta si applica agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano.

  • art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    norma richiamata dal ricorrente per contestare il presupposto soggettivo; la Corte la interpreta nel senso che il titolare del CTD e il bookmaker estero possono essere entrambi soggetti passivi in solidarietà paritetica.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore; non determina illegittimità della pretesa fiscale.

  • art. 1, comma 643, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    la regolarizzazione del bookmaker non esclude la soggettività passiva del CTD né impone di agire solo nei confronti del bookmaker.

  • art. 24, comma 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    è legittimo l’uso del metodo induttivo per l’accertamento dell’imposta unica; la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    richiamato in tema di territorialità dell’imposta; la Corte conferma l’assoggettamento degli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano.

  • art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato per l’esimente; la Corte non ne ravvisa l’applicabilità nel caso concreto.

  • art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato per l’esimente da obiettiva incertezza; la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per invocarla per le annualità dal 2011 in poi.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio nei termini prospettati, rilevando anche l’inammissibilità di censure non coerenti con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    richiamato per asserita motivazione apparente/omessa; la Corte lo reputa non violato nei termini dedotti.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione; le doglianze sono dichiarate inammissibili o infondate.

  • art. 3 Cost.

    le questioni di legittimità costituzionale vengono respinte perché la disciplina è stata già ritenuta conforme dai precedenti della Corte costituzionale e di legittimità.

  • art. 53 Cost.

    non sussiste violazione del principio di capacità contributiva nella disciplina dell’imposta unica applicata alle scommesse raccolte in Italia.

  • art. 76 Cost.

    richiamato dal ricorrente senza che la Corte ravvisi elementi per accoglierne la censura.

  • art. 23 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla riserva di legge; la questione è disattesa.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione alla conformità della disciplina al diritto UE e alla CEDU; la Corte esclude il contrasto.

  • art. 49 TFUE

    non vi è violazione della libertà di prestazione dei servizi per l’applicazione dell’imposta agli operatori che raccolgono scommesse in Italia.

  • art. 56 TFUE

    come per l’art. 49 TFUE, la Corte esclude restrizioni discriminatorie o incompatibili con la libertà di servizi.

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è rigettata perché le questioni sono già state chiarite dalla giurisprudenza della CGUE.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    la Corte esclude che l’imposta unica sia armonizzata o che vi sia contrasto con la direttiva IVA.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    la Corte esclude la violazione del ne bis in idem nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 6 CEDU

    non sussiste violazione della presunzione di innocenza o di altre garanzie convenzionali dedotte.

  • art. 49 CEDU

    richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme convenzionali; la censura non è accolta.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    legittima la condanna alle spese in favore dell’Agenzia, anche se difesa da un proprio funzionario.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario, l’ente pubblico vittorioso ha diritto alla rifusione delle spese anche quando si avvale di propri dipendenti o funzionari per la difesa tecnica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    poiché il ricorso è rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il titolare del centro trasmissione dati che raccoglie le giocate per conto di un bookmaker estero può essere soggetto passivo dell’imposta, in solidarietà paritetica con il bookmaker, senza che la regolarizzazione di quest’ultimo escluda la pretesa verso il primo.
  • L’imposta unica sulle scommesse si applica agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano, anche se stabiliti all’estero, e non integra una misura sanzionatoria né viola, di per sé, le libertà fondamentali UE o il principio di legittimo affidamento.
  • Le censure di legittimità costituzionale o di contrasto con il diritto UE sono inammissibili o infondate quando si limitano ad affermazioni generiche e non indicano elementi concreti idonei a giustificare un diverso trattamento del caso specifico.
  • La legittimità dell’accertamento induttivo dell’imposta unica presuppone che il contribuente alleghi e provi elementi concreti contrari; in difetto, la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
  • Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche se si difende tramite propri funzionari, con applicazione dei parametri forensi e riduzione prevista dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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