Sentenza del 02/10/2019 n. 24542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 15 febbraio 2013, relativa all'imposta sulla pubblicità dell'anno 2004, sostenendo che il credito fosse prescritto. La cartella esattoriale era stata notificata l'8 febbraio 2008 e, secondo la ricorrente, il termine applicabile era quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La mancata opposizione della cartella, pur rendendo il credito irretrattabile, non avrebbe potuto trasformare il termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile ai tributi locali il termine di prescrizione quinquennale, in quanto riconducibili alle prestazioni periodiche. Ha inoltre stabilito che la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine quinquennale in quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c., poiché la cartella non impugnata non acquista efficacia di giudicato. Poiché l'intimazione era stata notificata oltre il quinquennio dalla cartella, il credito tributario era prescritto ed estinto. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della società. Le spese dei giudizi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile in via generale quando non sia previsto un termine diverso.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Stabilisce la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche. La Corte ha ritenuto che i tributi locali rientrino in tale categoria.
Art. 2953 c.c.
Disciplina la cosiddetta conversione del termine breve in quello decennale quando il diritto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento avente efficacia di giudicato. Tale conversione non si applica alla cartella non impugnata, che produce soltanto l'irretrattabilità del credito.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5
Il mancato rispetto del termine per opporsi alla cartella determina la decadenza dalla possibilità di impugnarla e rende il credito irretrattabile, ma non modifica automaticamente il termine sostanziale di prescrizione.
Cass., Sezioni Unite, n. 23397/2016
la scadenza del termine [...] per proporre opposizione a cartella di pagamento [...] produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito [...] senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve [...] in quello ordinario (decennale)
La definitività della cartella per mancata opposizione non equivale a un giudicato e non comporta, di per sé, l'applicazione della prescrizione decennale.
Cass., Sezione V, n. 28576/2017
Conferma il principio secondo cui la mancata opposizione della cartella non converte il termine breve di prescrizione in quello decennale.
Cass., n. 4283/2010
Riconduce i tributi locali alla categoria delle prestazioni periodiche, assoggettandoli al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Massime di principio
- Per i tributi locali periodici, come l'imposta sulla pubblicità, il termine ordinario di prescrizione del credito è normalmente quinquennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- La mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente il termine quinquennale in quello decennale.
- La prescrizione deve essere verificata calcolando il tempo trascorso tra gli atti validamente notificati che interrompono il termine; anche un superamento di pochi giorni può essere sufficiente a determinare l'estinzione del credito.
- Il termine decennale può operare quando il credito sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato o da un provvedimento con analoga efficacia, non per la sola definitività amministrativa della cartella.
- In controversie analoghe è essenziale verificare la natura del tributo, la data di notifica della cartella, l'eventuale presenza di atti interruttivi successivi e la loro validità formale e sostanziale.
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