Sentenza del 11/05/2017 n. 733 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - avviso di intimazione - cartella di pagamento - impugnazione congiunta prescrizione dei crediti erariali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai crediti erariali risultanti esclusivamente da cartelle di pagamento, comprese quelle emesse ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Poiché il termine era decorso, l’avviso di intimazione e le cartelle impugnate sono stati annullati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti fiscali e contributivi indicati nelle cartelle di pagamento, sostenendo che, in assenza di un diverso titolo esecutivo definitivo, fosse applicabile il termine quinquennale e non quello ordinario decennale. L’impugnazione ha riguardato sia l’avviso di intimazione sia le cartelle ad esso sottese.
Norme richiamate
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20213/2015
La prescrizione ordinaria decennale "è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi" e "non già invece alle cartelle esattive".
La prescrizione decennale si applica ai titoli definitivi aventi efficacia di accertamento o condanna, mentre la cartella di pagamento, se non sorretta da un diverso titolo, non determina di per sé la conversione del termine in decennale.
Articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
Le cartelle emesse a seguito dei controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni restano soggette, secondo l’impostazione richiamata, al termine quinquennale quando costituiscono l’unico titolo della riscossione.
Massime di principio
- Quando la pretesa erariale deriva esclusivamente da una cartella di pagamento e non da un autonomo titolo definitivo di accertamento o condanna, occorre verificare in via prioritaria il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
- La mera definitività della cartella per mancata impugnazione non comporta automaticamente l’applicazione del termine ordinario decennale previsto per i titoli giudiziali o amministrativi definitivi.
- È possibile contestare congiuntamente l’avviso di intimazione e le cartelle richiamate, deducendo la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e il successivo atto della riscossione.
- La prescrizione deve essere verificata sulla base delle date concrete di notifica degli atti e degli eventuali atti interruttivi validamente notificati.
- L’annullamento per prescrizione richiede che il contribuente dimostri, o che dagli atti risulti, l’assenza di validi atti interruttivi nel periodo rilevante.
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