Sentenza del 23/01/2020 n. 1469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva ammesso la modalità di imputazione dei ricavi adottata dalla società, consistente nella rilevazione dei corrispettivi in ordine all'emissione del decreto regionale di assegnazione del contributo per ogni alloggio (quindi al momento conseguito), invece che alla data di stipulazione degli atti di cessione immobiliare. L'Agenzia sosteneva che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, per gli immobili i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto, con esclusione di deroghe per la specificità dell'attività o per la riserva di proprietà. Inoltre l'Amministrazione aveva recuperato costi (compensi comitato esecutivo e rimborsi ad avvocati) ritenuti non deducibili per mancanza del requisito della certezza e dell'inerenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo erronea la deroga operata dalla CTR alla regola di competenza temporale prevista dall'art. 109, comma 2: i ricavi delle cessioni di immobili si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto, indipendentemente dal concreto pagamento successivo o da clausole di riserva di proprietà. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della curatela, precisando che la questione dei costi riguardava la mancanza del requisito della certezza (per la genericità della nota integrativa e la non individuazione della voce di bilancio), non l'inerenza in senso sostanziale. Conseguentemente la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, deciso nel merito e rigettato il ricorso originario della società; ha compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della controricorrente (curatela) le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, e ha disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Per le cessioni di immobili i corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell'atto; la norma esclude eccezioni fondate sulla specificità dell'attività o sulla riserva di proprietà, e privilegia la data dell'atto rispetto al momento effettivo di incasso.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Richiamato dalla curatela in relazione ai costi/compensi; la Corte ha però evidenziato che qui il problema era la certezza dell'esistenza e dell'inclusione delle spese in voci identificabili del bilancio, più che una questione di qualificazione temporale.
Codice Civile
Richiamati dalla curatela in tema di deducibilità e rappresentazione dei compensi degli amministratori e degli obblighi di informativa; la Corte ha ritenuto che l'assenza di specificazione nella nota integrativa impedisca la verifica della certezza delle spese, rendendone legittimo il disconoscimento.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Stabilisce l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente incidentale quando il ricorso incidentale proposto successivamente a specifica data è dichiarato inammissibile; la Corte ha dato atto dell'applicabilità per il caso di specie.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, insufficiente motivazione). La Corte ha accolto il vizio di diritto relativo all'erronea applicazione dell'art. 109 e dichiarato inammissibile il motivo relativo alla presunta insufficiente motivazione sul punto della deducibilità dei costi.
Massime di principio
- Per le cessioni di immobili, ai fini fiscali i corrispettivi sono imputati all'esercizio della stipulazione dell'atto (art. 109, comma 2), indipendentemente dal momento del pagamento o da clausole di riserva di proprietà.
- La specificità dell'attività del venditore o pratiche contabili ricorrenti non autorizzano a derogare alla regola di competenza temporale stabilita dalla normativa fiscale.
- La deducibilità di costi quali compensi ad amministratori o rimborsi a professionisti richiede la certezza dell'esistenza e la identificabilità delle spese; occorrono elementi documentali e una chiara indicazione nella nota integrativa e nelle voci di bilancio per consentire la verifica.
- Voci generiche di bilancio (es. 'costi del personale') e una nota integrativa non dettagliata possono essere considerate insufficienti per provare la sussistenza e l'inerenza dei costi, legittimando il recupero fiscale.
- I ricorsi incidentali intempestivi o non conformi possono essere dichiarati inammissibili e comportare oneri aggiuntivi (contributo unificato).
- La ripartizione delle spese processuali può essere compensata per i gradi di merito se ricorrenti motivi processuali giustificano tale soluzione, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
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