Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto che aveva chiesto di essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli e di ottenere la disoccupazione agricola per l'anno 2015 ha visto respinta sia in primo grado sia in appello la propria domanda. La Corte d'appello, oltre a confermare il rigetto nel merito, lo ha condannato al pagamento delle spese ritenendo la lite manifestamente infondata e temeraria. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 96, comma 1, c.p.c., sostenendo che: a) avrebbe dovuto essere esentato dalle spese in presenza della dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.; b) la condanna per lite temeraria non poteva essere pronunciata in difetto di una specifica istanza di parte, necessaria per l'applicazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo della sentenza concernente la regolazione delle spese. Ha affermato che la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone sempre l'istanza della parte, anche nei giudizi in cui operi l'art. 152 disp. att. c.p.c., e che la Corte territoriale ha erroneamente sovrapposto i presupposti della responsabilità aggravata a quelli della disciplina delle spese di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 152 disp. att. c.p.c.
Nel testo risultante dalle modifiche del 2003, fa salva la possibilità di applicare l'art. 96, comma 1, c.p.c. quando ne ricorrano i presupposti.
art. 96, comma 1, c.p.c.
La condanna per lite temeraria richiede sempre l'istanza di parte e l'allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno; non può essere pronunciata d'ufficio.
art. 91 c.p.c.
La Corte evidenzia che i presupposti e la funzione della responsabilità aggravata non coincidono con quelli della regolazione ordinaria delle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 91 per ribadire che la condanna ex art. 96 non può essere confusa con la disciplina della soccombenza e della compensazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge processuale.
Massime di principio
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede una specifica istanza della parte vittoriosa, anche nei procedimenti in cui operi l'esenzione dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
- L'esonero dalle spese processuali per ragioni reddituali non elimina, di per sé, la necessità del rispetto dei presupposti propri dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per la condanna per lite temeraria.
- La pronuncia di condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere adottata d'ufficio dal giudice, perché presuppone la domanda di parte e l'allegazione degli elementi fattuali necessari alla liquidazione del danno.
- La disciplina della lite temeraria ha funzione e presupposti distinti rispetto alla regolazione delle spese di lite di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.; non è consentito confonderne i rispettivi ambiti applicativi.
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