Sentenza n. 366/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 402/2023 in data 27 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.500,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 gennaio 2024. La sentenza ordinaria aveva condannato il Ministero ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.500,00 in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione della Carta con l’accredito della somma, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, nonché la nomina di un Commissario ad acta. Ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito. È stato inoltre dedotto il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovata l’esistenza di un giudicato del giudice ordinario e l’inadempimento dell’Amministrazione, anche alla luce della mancata contestazione e del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza ordinaria entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali, rilevando che la sentenza da eseguire non disponeva nulla al riguardo e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Ha inoltre osservato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di somme relative a rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, prevedendo che intervenga entro 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Nessun compenso è stato riconosciuto al Commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di esperire il rimedio dell’ottemperanza in presenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo non adempiuto.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Prevede la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato; il TAR ha escluso che tale domanda fosse stata proposta e ha quindi respinto la richiesta formulata per gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato l’avvenuta scadenza.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Richiamati dalla ricorrente per individuare modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; il dispositivo impone l’esecuzione del giudicato nei modi risultanti dalla sentenza ordinaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare a un’amministrazione l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando il contenuto del comando giudiziale sia certo e l’inadempimento risulti documentato.
- Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare il contenuto precettivo del giudicato e non può integrarlo introducendo obblighi, come interessi o rivalutazione, non previsti dalla sentenza da eseguire.
- La domanda relativa alla condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta nella forma specifica prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; una richiesta di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non equivale a tale specifica azione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice o in un suo delegato.
- Quando il Commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione inadempiente, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →