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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 402/2023 in data 27 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.500,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 402/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 gennaio 2024. La sentenza ordinaria aveva condannato il Ministero ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.500,00 in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione della Carta con l’accredito della somma, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, nonché la nomina di un Commissario ad acta. Ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito. È stato inoltre dedotto il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovata l’esistenza di un giudicato del giudice ordinario e l’inadempimento dell’Amministrazione, anche alla luce della mancata contestazione e del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza ordinaria entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali, rilevando che la sentenza da eseguire non disponeva nulla al riguardo e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Ha inoltre osservato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di somme relative a rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, prevedendo che intervenga entro 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Nessun compenso è stato riconosciuto al Commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di esperire il rimedio dell’ottemperanza in presenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo non adempiuto.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Prevede la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato; il TAR ha escluso che tale domanda fosse stata proposta e ha quindi respinto la richiesta formulata per gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato l’avvenuta scadenza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Richiamati dalla ricorrente per individuare modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; il dispositivo impone l’esecuzione del giudicato nei modi risultanti dalla sentenza ordinaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare a un’amministrazione l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando il contenuto del comando giudiziale sia certo e l’inadempimento risulti documentato.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare il contenuto precettivo del giudicato e non può integrarlo introducendo obblighi, come interessi o rivalutazione, non previsti dalla sentenza da eseguire.
  • La domanda relativa alla condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta nella forma specifica prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; una richiesta di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non equivale a tale specifica azione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice o in un suo delegato.
  • Quando il Commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione inadempiente, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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