Ordinanza n. 255/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della carta di soggiorno, diniego del permesso di soggiorno ad altro titolo ed espulsione ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 286/1998, adottati dal Questore di Modena
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena del 17 dicembre 2025, con il quale sono state disposte la revoca della carta di soggiorno rilasciata il 22 marzo 2025, il diniego di un permesso di soggiorno ad altro titolo e l’espulsione ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 286/1998, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR, ai fini della decisione sulla domanda cautelare, ha ritenuto necessario verificare se l’Amministrazione avesse comunicato l’avvio del procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato. La verifica istruttoria è stata disposta anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, benché regolarmente intimata.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., ha ordinato alla Questura di Modena di fornire entro il 6 settembre 2026 la dimostrazione dell’intervenuta comunicazione di avvio del procedimento. Nelle more, per mantenere integra la situazione giuridica del ricorrente, ha sospeso interinalmente l’efficacia del provvedimento impugnato sino all’esito dell’udienza di rinvio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 settembre 2026 per la decisione sull’istanza cautelare. Non è stata adottata una decisione definitiva sull’annullamento dell’atto né una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 286/1998
La norma è richiamata quale base normativa dell’espulsione contenuta nel provvedimento impugnato; l’ordinanza non ne esamina l’applicazione sostanziale.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
È richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare; l’ordinanza non svolge una valutazione definitiva dei relativi presupposti.
art. 63, comma 1, c.p.a.
chiedere alla Questura di Modena di fornire ... dimostrazione dell’intervenuta comunicazione dell’avvio del procedimento
La disposizione è utilizzata per acquisire dall’Amministrazione un elemento istruttorio rilevante ai fini della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente
È richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare richiede la verifica di un fatto rilevante non adeguatamente documentato, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione istruttoria ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., ordinando all’amministrazione di produrre la relativa documentazione entro un termine prefissato.
- In presenza di esigenze istruttorie che impediscono la decisione immediata sulla domanda cautelare, il giudice può sospendere interinalmente l’efficacia dell’atto impugnato sino all’udienza di rinvio, al fine di mantenere integra la situazione giuridica controversa.
- La verifica dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento può assumere rilievo istruttorio preliminare nella valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento amministrativo, senza che tale verifica comporti, nella fase interlocutoria, una decisione definitiva sul merito dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 945/2026 - Bari, Sezione U
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 1401/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 4200/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13748/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13791/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →