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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2061 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione favorevole al contribuente sul diniego di condono relativo all'imposta 2005. La CTR aveva ritenuto inesistente o irregolare la notificazione dell'appello, poiché il nome e la qualifica della persona che aveva ricevuto l'atto presso lo studio del difensore risultavano poco leggibili. L'Agenzia ha dedotto la violazione delle norme sulle notificazioni e sul processo tributario, sostenendo che la notificazione conteneva comunque una relata, una ricevuta di consegna e gli elementi necessari per identificare l'atto e il destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della CTR. Ha ritenuto che la notificazione dell'atto di appello non fosse inesistente, poiché risultavano la relata del messo notificatore, la consegna della busta sigillata presso lo studio, il numero di cronologico e gli elementi identificativi del destinatario. Anche l'eventuale illeggibilità del nome del consegnatario avrebbe potuto integrare, al più, una nullità sanabile, tale da consentire la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La causa è stata rinviata ad altra Sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e per la decisione sul merito dell'appello.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Richiamato in relazione alle modalità di proposizione e notificazione dell'appello nel processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, commi 1 e 2

    Richiamato per le regole relative alla notificazione degli atti del processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2

    Richiamato quale disciplina generale delle notificazioni nel processo tributario.

  • Codice di procedura civile, artt. 137, 139 e 141

    Disciplinano le modalità di esecuzione della notificazione, anche presso il destinatario, la residenza o il domicilio eletto.

  • Codice di procedura civile, art. 160

    Riguarda la nullità della notificazione quando sono violate le relative formalità; la Corte ha distinto tale eventuale nullità dall'inesistenza.

  • Codice di procedura civile, art. 291

    Consente la rinnovazione della notificazione nulla quando la notificazione non è inesistente e sussistono i presupposti processuali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia, relativi alla violazione di legge e all'erronea valutazione di un punto decisivo.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016

    L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, solo quando mancano gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; ogni altra difformità integra una nullità.

    La notificazione è inesistente solo in casi estremi, come la totale mancanza dell'atto o l'assenza di un'attività di trasmissione effettuata da un soggetto qualificato e di un esito legalmente riconoscibile. Le irregolarità formali, invece, sono normalmente ricondotte alla nullità e possono essere sanate o rinnovate.

Massime di principio

  • L'illeggibilità o l'imprecisione del nome della persona che riceve un atto non comporta automaticamente l'inesistenza della notificazione, se la relata e gli altri documenti consentono di individuare l'atto, il destinatario e il luogo della consegna.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità di un'impugnazione occorre distinguere tra notificazione inesistente e notificazione nulla: la nullità, quando possibile, deve essere sanata mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • La notificazione è normalmente esistente quando è stata effettuata da un soggetto abilitato, l'atto è stato trasmesso e si è verificato un esito previsto dalla legge, come la consegna presso lo studio del difensore o altro luogo idoneo.
  • I precedenti giurisprudenziali devono essere applicati solo quando la fattispecie concreta è realmente sovrapponibile; la mancanza della ricevuta di ritorno in una notificazione postale è situazione diversa da una relata contestata per la leggibilità della firma o del nome del consegnatario.
  • In caso di irregolarità della notificazione, il giudice deve verificare concretamente se l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo di portare l'impugnazione a conoscenza del destinatario e, se necessario, disporne la rinnovazione invece di dichiarare subito l'inammissibilità.

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